Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le principali fonti del diritto ecclesiastico includono il codice di diritto canonico, concordati e intese tra Stato e Chiesa.
  • Queste fonti funzionano come norme statutarie, regolando privatamente le confessioni religiose.
  • Il diritto canonico è influenzato da norme internazionali che promuovono i diritti umani e la libertà religiosa.
  • Il patto per i diritti civili e politici del 1966 tutela le minoranze religiose, garantendo il diritto alla propria cultura e religione.
  • Fonti rilevanti del diritto ecclesiastico italiano includono il testo costituzionale e i Patti Lateranensi del 1929.

Indice

  1. Fonti del diritto ecclesiastico
  2. Integrazione con il diritto internazionale
  3. Tutela delle minoranze religiose

Fonti del diritto ecclesiastico

Principali fonti del diritto ecclesiastico: codice di diritto canonico, concordati, intese stipulate fra Stato e Chiesa, ecc. Non hanno rilevanza giuridica diretta, sono considerate alla stregua di norme statutarie, cioè di norme che disciplinano privatisticamente le singole confessioni religiose.

Integrazione con il diritto internazionale

Il sistema delle fonti canoniche deve considerarsi integrato dalle norme del diritto internazionale (convenzioni, trattati, dichiarazioni, ecc.). Sempre più spesso tali fonti dettano principi e disposizioni in materia di diritti umani, in particolare della libertà religiosa. Alcune di queste fonti internazionali sono entrate a far parte del diritto italiano, in particolare le norme che sanciscono il diritto di cambiare fede o credo e la libertà di manifestare, in pubblico o in privato, la propria religione.

Tutela delle minoranze religiose

Una delle fonti internazionali più rilevanti nell’ambito della tutela religiosa è il patto per i diritti civili e politici del 1966: esso sancisce che le minoranze etniche o religiose non possono in alcun caso essere private del diritto di avere una vita culturale propria e di professare e la praticare la propria religione.

Le principali fonti del diritto ecclesiastico si ravvisano nel testo costituzionale (ad esempio negli artt. 7 e 8) e nei patti Lateranensi, siglati fra Stato e Chiesa cattolica nel 1929.

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