Concetti Chiave
- Le fonti del diritto ecclesiastico si suddividono in fonti di produzione, fonti sulla produzione e fonti di cognizione, ognuna con un ruolo specifico nella creazione e comprensione delle norme ecclesiastiche.
- Le fonti di produzione includono fonti atto, provenienti da organi ufficiali, e fonti fatto, basate su usi e consuetudini, riflettendo la varietà delle origini normative.
- Il diritto ecclesiastico è caratterizzato da una pluralità di fonti, includendo quelle statali, internazionali e atipiche, come i concordati e le intese con enti religiosi.
- La Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa, riconoscendo il ruolo delle confessioni religiose e promuovendo l'uguaglianza e il divieto di discriminazione religiosa.
- Il diritto internazionale e dell'Unione Europea influenzano il diritto ecclesiastico, con norme che tutelano la libertà religiosa e promuovono il dialogo interculturale e interreligioso.
Fonti del diritto ecclesiastico
Le fonti del diritto ecclesiastico sono tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme in materia ecclesiastica. Si distinguono in fonti di produzione, fonti sulla produzione e fonti di cognizione. A loro volta, le fonti di produzione si distinguono in fonti fatto e fonti atto.
Fonti di produzione: fonti che creano, modificano od estinguono le norme giuridiche
Fonti sulla produzione: norme che a loro volta producono norme, dette per questo metanorme
Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali possiamo conoscere le fonti
di produzione
Fonti atto – derivano da organi nell’esercizio nell’esercizio della loro funzione (es. Costituzione) – sono fonti scritte
Fonti fatto – derivano dal comportamento della collettività (usi e consuetudini) – sono fonti non scritte
I sistemi giuridici moderni hanno una pluralità di fonti (=centri di produzione delle norme che si articolano in nazionali, sovranazionali ed internazionali).
Le fonti del diritto ecclesiastico sono atipiche perché possono derivare da quelle statali o non statali (trattati internazionali o accordi preventivi quali concordati o intese)
Fonti del diritto ecclesiastico
Esse sono: Fonti costituzionali – Fonti di provenienza unilaterale statali – Fonti di provenienza unilaterale confessionale – Fonti di provenienza bilaterale – Fonti di diritto internazionale (C.E.D.U.) – Fonti del diritto dell’ U.E. – Sentenze Corte costituzionale1) Fonti costituzionali
La Costituzione italiana manifesta attenzione per la coscienza del singolo, indipendentemente dalla religione di appartenenza. Tuttavia, pur dimostrando un particolare favore nei confronti della Chiesa cattolica, riconosce la stessa rilevanza giuridica a tutte le altre formazioni sociali con finalità religiose, ed inoltre, riconosce il diritto soggettivo di libertà religiosa. Gli articoli della Costituzione che si occupano di materia religiosa sono:
- artt. 2 e 3 (libertà confessionale, principio di uguaglianza, divieto di discriminazione religiosa
- artt. 7 e 8 – forniscono indicazioni per stabilire rapporti con la religione cattolica e con le altre confessioni
- artt. 19 e 20 – riconoscimento e tutela della libertà religiosa e divieto di discriminazioni per motivi di culto
- artt. 17, 18 e 21 – riconoscimento di tutte le libertà (in forma individuale o associata) collegate alla libertà religiosa (= riunione, associazione, proselitismo ecc…)
- art. 33 – libertà di insegnamento anche religioso
2) Fonti di provenienza unilaterale statale
Provengono dal legislatore nazionale italiano e possono essere generali o settoriali
Le norme sono contenute nei codici o in altre leggi e coinvolgono direttamente o
indirettamente il fatto religioso (rex mixtae)
Sono norme emanate appositamente per disciplinare i rapporti fra Stato e Chiesa: leggi emanate emanate dal Regno d’Italia prima dei Patti Lateranensi (Leggi eversive, Legge delle Guarentigie, Accordo di Palazzo Madama, ecc.
Per le confessioni non cattoliche, le leggi di riferimento sono
1. la Legge 1159 del 26 giugno 1929
2. il Regio Decreto n° 289 del 28 marzo 1930
3. le intese con le varie confessioni acattoliche
3) Fonti di provenienza unilaterale confessionale
Sono norme prodotte dai singoli ordinamenti giuridici confessionali che disciplinano determinati rapporti a cui lo Stato conferisce valore giuridico e civile. Di fatto, il problema riguarda solo la Chiesa cattolica, in cui il diritto canonico completa sia le fonti unilaterali statali che quelle bilaterali.
In quali aspetti è presente il diritto canonico?
1. organizzazione della Chiesa cattolica
2. quando nelle leggi dello Stato esiste un richiamo esplicito alle norme del diritto della Chiesa secondo la formula “secondo le norme del diritto canonico”
Da segnalare che dal 1 gennaio 2009, Papa Benedetto XVI ha abolito il recepimento automatico, per tacito consenso della legislazione italiana nel diritto vaticano, a meno che non esista un’approvazione espressa dallo Stato Vaticano stesso; questo per evitare che fossero recepite norme contrarie allo spirito religioso della Chiesa Cattolica.
4) Fonti di provenienza bilaterale
Sono dette anche concordatarie. Si tratta di norme STATALI, attuative di impegni assunti con un concordato, un’intesa od un accordo ( =norme pattizie):
1. Attuazioni delle disposizioni contenute nel patti Lateranensi del 1929 (Legge 27 m,aggio 1929, n° 810
2. Esecuzione del nuovo accordo di Villa Madama, legge 25 settembre 1985, n° 121
3. Attuazione delle intese con le varie confessioni non cattoliche in base all’art. 8, comma 3 della Costituzione
5) Fonti del diritto internazionale
Il riferimento alla Costituzione si trova nell’art. 117, comma 1, dove si recita che la potestà regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Tali atti vengono applicati nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo di leggi di esecuzione che non possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscano modifiche dei trattati in internazionali:
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) del 1950: riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include anche la possibilità
• di cambiare credo religioso
• di esprimere la propria religione sia individualmente che collettivamente, sia in privato che in pubblico, tramite culto, insegnamento, pratiche e riti.
• rispetto della vita privata e familiare
• divieto di discriminazione per motivi religiosi
Esistono, tuttavia, delle restrizione alla libertà di culto:
1. tutela pubblica sicurezza,
2. protezione della salute,
3. protezione della morale comune
4. protezione dei diritti e delle libertà degli altri.
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo tutela i cittadini contro le violazioni commesse dagli stati membri.
6) Fonti del diritto dell’Unione europea
Il fenomeno religioso è presente
1. nel diritto originario (= convenzionale) costituito dai Trattati europei
2. nel diritto derivato (regolamenti, direttive, pareri, raccomandazioni)
Primo riconoscimento dell’importanza del fenomeno religioso:
1997 – Trattato di Amsterdam (che modifica il Trattato sull’Unione europea), Dichiarazione n° 11: “...L’Unione europea… non pregiudica lo status previsto dalle legislazioni nazionali per le chiese…….. rispetta…..lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali”.
Questo significa che l’ U.E., con tale dichiarazione, non intendeva definire il regime relativo alle confessioni religiose e si impegnava a non pregiudicare la regolamentazione dettata dai singoli Stati membri.
Già il Trattato dell’Unione europea fondava l’Unione sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dichiarando anche esplicitamente che l’U.E. rispettava i diritto fondamentali già garantiti dalla C.E.D.U. perché considerati principi generali del diritto dell’ U.E.
2009 - Trattato di Lisbona detta alcuni cambiamenti per quanto riguarda il fattore religioso:
• rispetto del diritto ecclesiastico degli Stati membri relativamente allo stato giuridico delle chiese, comunità religiose ed associazioni
• impegno da parte dell’UE a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni religiose
16 gennaio 2016 – Risoluzione del Parlamento europeo
Importanza del dialogo interculturale e soprattutto interreligioso, visto come presupposto fondamentale per la pace e la gestione dei conflitti. Vengono sollecitate le comunità laiche e religiose nel coinvolgimento di processi d’inclusione.
7) Sentenze della Corte Costituzionale
Con sentenze e ordinanze, nel tempo la Corte Costituzionale è intervenuta in materia religiosa: libertà di coscienza, di culto, di uguaglianza e di non discriminazione per motivi religiosi. Essa è intervenuta con
1. sentenze di accoglimento con cui sono state dichiarate anti-costituzionaòli norme sia unilaterali che pattizie.
2. sentenze additive che hanno dichiarato illegittimo un testo in cui veniva omessa una norma obbligatoria.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali categorie di fonti del diritto ecclesiastico?
- Come la Costituzione italiana tratta la libertà religiosa?
- Qual è il ruolo del diritto canonico nel contesto delle fonti unilaterali confessionali?
- Quali sono le restrizioni alla libertà di culto secondo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo?
- Come l'Unione Europea considera il fenomeno religioso nei suoi trattati?
Le fonti del diritto ecclesiastico si dividono in fonti di produzione, fonti sulla produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione si distinguono ulteriormente in fonti fatto e fonti atto.
La Costituzione italiana riconosce la libertà religiosa e la rilevanza giuridica di tutte le formazioni sociali con finalità religiose, garantendo il diritto soggettivo di libertà religiosa e vietando discriminazioni religiose.
Il diritto canonico disciplina l'organizzazione della Chiesa cattolica e completa le fonti unilaterali statali e bilaterali, con un richiamo esplicito nelle leggi dello Stato alle norme del diritto della Chiesa.
Le restrizioni alla libertà di culto includono la tutela della sicurezza pubblica, la protezione della salute, della morale comune e dei diritti e delle libertà degli altri.
L'Unione Europea rispetta lo status delle chiese e delle organizzazioni religiose secondo le legislazioni nazionali e si impegna a mantenere un dialogo aperto e regolare con esse, come stabilito nel Trattato di Lisbona e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2016.