Concetti Chiave
- La libertà personale è protetta dall'articolo 13 della Costituzione, che vieta restrizioni senza base legale.
- L'articolo 13 è considerato il primo dei diritti fondamentali, essenziale per l'esercizio di altri diritti inviolabili.
- La Costituzione richiede che solo un giudice possa decidere sulle violazioni della libertà, salvo situazioni di urgenza.
- Le forze dell'ordine possono arrestare in casi di urgenza, ma entro 48 ore il soggetto deve comparire davanti a un giudice.
- Gli arresti devono essere convalidati da un giudice entro 48 ore, che deciderà la legittimità dell'arresto entro ulteriori due giorni.
Indice
La libertà personale e la Costituzione
La libertà personale attiene alla sfera della dimensione spaziale: da questa definizione deriva, ex articolo 13 della Costituzione, il divieto generale di disporre «forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non nei modi e casi previsti dalla legge».
Diritti inviolabili e libertà
Gli articoli compresi tra il 13 e il 54 ineriscono ai diritti inviolabili dell’uomo. La libertà, evocata dal primo di tali articoli (numero 13), è stata definita dalla Corte costituzionale il primo dei diritti fondamentali che ogni essere vivente può esercitare e la cui tutela garantisce la possibilità di esercitare gli altri diritti inviolabili. Chiunque non goda della libertà non potrà in alcun modo far valere molti dei diritti inalienabili quali, ad esempio, il diritto e il dovere al lavoro, al domicilio, alla riservatezza, ecc.
Necessità di garantire la legittimità
La necessità in senso stretto di garantire la legittimità della violazione di libertà è evocata anche dall’articolo 111 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui si afferma che «contro i provvedimenti sulla violazione della libertà personale è sempre ammesso ricorso alla cassazione per violazione di legge».
Riserva di legge e violazione
La Costituzione, infatti, dispone una riserva di legge assoluta per disciplinare la violazione della libertà: l’articolo 13 stabilisce che «non è ammessa forma alcuna di detenzione o perquisizione, se non nei modi e casi previsti dalla legge».
La decisione di procedere alla violazione della libertà di un cittadino spetta solo ed esclusivamente al giudice. Il costituente ha stabilito che, in specifici casi di necessità e urgenza in cui aspettare l’autorizzazione del magistrato determinerebbe un’ulteriore attività criminosa, le forze dell’ordine hanno la facoltà di arrestare un soggetto che però, entro 48 ore, dovrà essere portato innanzi a un giudice, il quale si assumerà l’onere di stabilire la legittimità dell’arresto.
Alle forze dell’ordine è anche deferito il compito di arrestare un soggetto colto in flagranza di reato. Il caso di urgenza e necessità eccezionale si estende anche all’eventuale fermo di indiziato per delitto: in ciascuno dei due casi sopra indicati, il requisito fondamentale è sempre la comparizione del soggetto davanti a un giudice entro 48 ore dal fermo.
Arresto e convalida delle accuse
Le accuse per cui un soggetto è stato arrestato devono sempre essere convalidate o estinte tramite l’emissione di una sentenza: il soggetto dovrà essere condotto entro 48 ore dinanzi a un giudice, il quale, entro altri due giorni, dovrà confermare l’arresto o disporre il rilasciamento dell’indagato. In seguito al consolidamento dell’arresto, il soggetto dovrà essere sottoposto a processo.
Domande da interrogazione
- Qual è il concetto di libertà personale secondo l'articolo 13 della Costituzione?
- Qual è il ruolo del giudice nella violazione della libertà personale?
- In quali circostanze le forze dell'ordine possono arrestare un individuo senza autorizzazione preventiva?
- Cosa accade dopo l'arresto di un soggetto in flagranza di reato?
La libertà personale riguarda la dimensione spaziale e prevede il divieto di detenzione, ispezione o perquisizione personale, salvo nei modi e casi previsti dalla legge.
La decisione di violare la libertà di un cittadino spetta esclusivamente al giudice, che deve stabilire la legittimità dell'arresto entro 48 ore.
In casi di necessità e urgenza, le forze dell'ordine possono arrestare un individuo, ma devono presentarlo a un giudice entro 48 ore.
Dopo l'arresto, il soggetto deve essere condotto davanti a un giudice entro 48 ore, che deve convalidare o estinguere le accuse entro altri due giorni.