Concetti Chiave
- L'inviolabilità della libertà personale è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, come indicato nell'articolo 2.
- La limitazione della libertà personale è possibile solo con un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.
- Il fermo di polizia deve essere convalidato dal Giudice entro 48 ore, altrimenti viene revocato.
- Ogni forma di violenza o tortura verso persone in custodia è punita, rendendo incompatibile la pena di morte con la Costituzione.
- La legge stabilisce la durata massima della custodia cautelare, per garantire i diritti dei detenuti.
Indice
Analisi dell’articolo 13 della Costituzione italiana - 1° comma: inviolabilità della libertà personale
L’inviolabilità della libertà personale è uno dei diritti fondamentali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, in particolare dall’articolo 2.
2° comma: riserva di legge e riserva di giurisdizione
Nessuno può subire limitazioni alla propria libertà personale se non sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:- Provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione);
- Nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge).
3° comma: fermo di polizia
Quando si verifica un fermo di polizia, l’autorità che ha operato il fermo deve chiedere la convalida al Giudice entro 48 ore. Il Giudice deve convalidare il fermo entro le successive 48 ore, altrimenti il fermo viene revocato.
4° comma: tutela dei diritti civili dei fermati
Ogni forma di violenza o tortura nei confronti di persone in stato di fermo o detenzione è punita severamente.Questa disposizione rende la pena di morte incompatibile con la Costituzione italiana.