Concetti Chiave
- Il diritto alla libertà di informazione è implicito nell'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del pensiero e delle opinioni.
- La pubblicazione a mezzo stampa non è soggetta a controlli preventivi, ma deve rispettare specifiche condizioni legali, come la registrazione presso il tribunale e la presenza di un direttore responsabile.
- La legge sull'editoria promuove la trasparenza proprietaria e limita la concentrazione nel mercato delle testate giornalistiche per garantire il pluralismo.
- La televisione è emersa come un importante mezzo di espressione libera, con un sistema misto pubblico-privato e limiti sulla concentrazione del controllo delle reti.
- Il principio del pluralismo delle voci assicura che nessun ente possa detenere più del 25% delle reti televisive, mentre il passaggio al digitale terrestre è stato regolamentato dal testo unico del 2005.
Diritto all'informazione
La Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto ad informare o ad informarsi, sebbene tale libertà non sia espressamente prevista dalla Costituzione. Nel 1993 la Corte costituzionale ha ricondotto tale diritto allo stesso articolo 21: dato che esso riconosce ogni forma di libera manifestazione di pensiero e opinione, esso implica anche la possibilità di essere liberamente informati e di informare. Presupposto indispensabile della libertà di informazione è che la vita istituzionale e politica dell’ordinamento si è improntata a un regime di pubblicità, nel quale le notizie di cui sia vietata la divulgazione sono l’eccezione a tutela di beni o interessi costituzionalmente tutelati. Questo in particolare accade in relazione alla disciplina dei segreti che l’ordinamento prevede, come ad esempio il segreto professionale, aziendale e industriale (riconducibili alla libertà di impresa evocata dall’articolo 41 della Costituzione). In particolare risultano coperti dalla tutela statale i documenti la cui diffusione sia idonea a recare nocumento alla Repubblica italiana o alle relazioni che intercorrono tra essa e gli altri stati.
Libertà di stampa
L’articolo 21 evoca espressamente solo la stampa quale strumento di manifestazione del pensiero e delle opinioni. La disciplina cui la stampa è sottoposta si può così riassumere:
1. La pubblicazione a mezzo stampa: essa non è sottoposta a controlli preventivi da parte di alcuna autorità pubblica, ad esempio autorizzazioni o censure;
2. Si può ordinare il sequestro di una pubblicazione solo se ricorre una fattispecie di delitto espressamente prevista dalla legge sulla stampa (riserva di legge rinforzata) e solo in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria;
3. La pubblicazione deve rispettare i limiti della libertà di manifestazione di pensiero;
4. La legge sulla stampa prevede che ogni stampato indichi il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali (quotidiani) e i periodici devono essere previamente registrati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove sono stati pubblicati e devono avere un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti;
5. La legge sull’editoria (416/1981) dà attuazione all’articolo 21.5 e richiede che le case editrici rendano pubblico l’assetto proprietario ed evitino di avere una posizione predominante nel mercato attraverso la concentrazione di testate giornalistiche.
Evoluzione della televisione
Sebbene non sia evocata direttamente dall’articolo 21, la televisione oggi si configura come uno dei principali strumenti di libera manifestazione di pensieri e opinioni. Inizialmente, in base alle disposizioni contenute nel codice postale del 1936, il suo monopolio era solo dello stato (sentenza 60 del 1959 e sentenza 225 del 1974). Dopo pochi anni, però, le trasmissioni private vennero liberalizzate e, tramite la legge 223 del 1990, fu previsto un sistema televisivo a carattere misto (pubblico e privato) e i limiti alla concentrazione fra imprese radio-televisive e concessionarie pubblicitarie. In seguito alla pubblicazione della suddetta legge, la Corte costituzionale affermò il cosiddetto principio del «pluralismo delle voci» sulla base del quale nessun soggetto può risultare titolare di più del 25% delle reti previste. Infine, nel 1997 il parlamento approvò la cosiddetta legge Maccanico, la quale stabilì nuove regole in materia di posizione dominante nel sistema radio-televisivo e istituì una nuova autorità di controllo (autorità per le garanzie delle comunicazioni). Anche in questo caos, intervenne tuttavia la Corte costituzionale: tramite la sentenza 466 del 2002, essa dichiarò l’illegittimità della legge Maccanico per la mancata previsione di una scadenza certa e non prorogabile. Infine, tramite l’emanazione del testo unico 2005, fu autorizzata la conversione dei programmi da visione analogica a visione su digitale terrestre.
Domande da interrogazione
- Qual è il fondamento costituzionale della libertà di informazione in Italia?
- Quali sono le eccezioni alla libertà di informazione?
- Quali sono le regole principali che disciplinano la stampa in Italia?
- Come è stato regolato il sistema televisivo in Italia?
- Quali sviluppi recenti ci sono stati nel sistema di trasmissione televisiva?
La libertà di informazione in Italia è ricondotta all'articolo 21 della Costituzione, che riconosce la libera manifestazione del pensiero e delle opinioni, implicando anche il diritto di informare e di essere informati.
Le eccezioni alla libertà di informazione riguardano la tutela di beni o interessi costituzionalmente protetti, come i segreti professionali, aziendali e industriali, e i documenti la cui diffusione potrebbe danneggiare la Repubblica italiana o le sue relazioni internazionali.
La stampa in Italia non è soggetta a controlli preventivi, il sequestro di pubblicazioni è possibile solo per delitti specifici, e le pubblicazioni devono rispettare i limiti della libertà di pensiero. Inoltre, devono indicare luogo, anno di pubblicazione, e dati dello stampatore e dell'editore, e i giornali devono essere registrati presso il tribunale.
Il sistema televisivo italiano è stato liberalizzato con la legge 223 del 1990, che ha creato un sistema misto pubblico-privato e ha imposto limiti alla concentrazione di imprese. La legge Maccanico del 1997 ha introdotto nuove regole per evitare posizioni dominanti e ha istituito un'autorità di controllo.
Nel 2005, è stato autorizzato il passaggio dalla visione analogica a quella su digitale terrestre, segnando un importante sviluppo nel sistema di trasmissione televisiva in Italia.