Concetti Chiave
- La libertà personale non equivale alla libertà morale, che riguarda l'autodeterminazione comportamentale individuale.
- La Costituzione consente restrizioni alla libertà personale solo nei casi e modi previsti dalla legge, escludendo fonti normative secondarie.
- I casi di restrizione coincidono con i reati previsti da leggi preesistenti e con misure di sicurezza basate sulla pericolosità sociale.
- Il legislatore deve configurare i reati rispettando il principio di tassatività e determinatezza, per garantire consapevolezza e difesa.
- È vietata l'interpretazione analogica delle norme penali, salvaguardando il diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione.
Indice
Libertà personale e morale
La libertà personale non include la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti: cosa diversa dal divieto di violenza morale di cui all’art. 13.4, espressamente riferita a chi è in stato di «restrizione di libertà». D’altra parte, affermare una libertà morale dell’individuo nei confronti dello Stato non si concilierebbe col potere degli organi statali di imporre ai singoli determinati comportamenti sotto minaccia di sanzione.
Restrizioni legali e costituzionali
La Costituzione ammette restrizioni della libertà personale, ma «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13.2). Il richiamo ai modi, oltre che ai casi, fa ritenere si tratti di una riserva di legge assoluta. La materia, in altre parole, è del tutto sottratta alle fonti normative secondarie, salvo regolamenti di stretta esecuzione. La Costituzione nulla dice invece sui presupposti e sugli interessi che permettono al legislatore di prevedere tali restrizioni (si parla di «vuoto di fini»): questi devono essere rinvenuti nell’ordinamento costituzionale (in primo luogo negli artt. 25 e 27 Cost.). I «casi» coincidono con i «reati» di cui all’art. 25.2 (cioè quelli previsti da una legge entrata in vigore prima che il fatto sia stato commesso) e con i presupposti delle «misure di sicurezza» di cui al terzo comma dello stesso articolo (tali sono le misure limitative della libertà personale adottate sulla base della pericolosità sociale del reo).
Principio di tassatività e difesa
Ma la Costituzione non solo riserva al legislatore la scelta di configurare come reato un certo comportamento: essa stabilisce anche i limiti che il legislatore deve rispettare nell’individuazione dei reati. Tra questi, uno dei più importanti è il principio di tassatività e determinatezza del precetto penale. La condotta vietata va prevista e formulata dal legislatore in modo chiaro, affinché tutti abbiano la piena consapevolezza dell’illecito da non commettere, e in modo da consentire, a chi si trovi accusato, di difendersi. Così il requisito della determinatezza del fatto-reato, sotteso all’art. 25.2, si lega al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. (v. sent. 34/1995). Esso implica inoltre il divieto di interpretazione analogica delle norme penali (art. 14 preleggi).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra libertà personale e libertà morale secondo il testo?
- Quali sono i limiti imposti dalla Costituzione al legislatore nella definizione dei reati?
- Cosa implica il principio di determinatezza del fatto-reato?
La libertà personale non include la libertà morale, che è la capacità dell'individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti, mentre la libertà personale può essere soggetta a restrizioni legali.
La Costituzione impone al legislatore di rispettare il principio di tassatività e determinatezza del precetto penale, richiedendo che la condotta vietata sia chiara e comprensibile per garantire il diritto di difesa.
Il principio di determinatezza del fatto-reato implica che la condotta vietata deve essere chiaramente definita per consentire a chi è accusato di difendersi, e vieta l'interpretazione analogica delle norme penali.