Concetti Chiave
- L'articolo 15 della Costituzione italiana tutela la segretezza e libertà della comunicazione privata, che può essere limitata solo con un atto motivato dell'autorità giudiziaria.
- La normativa richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per il sequestro di corrispondenza e intercettazioni, consentite solo per reati specifici con gravi indizi.
- L'articolo 15 protegge la comunicazione privata tra individui determinati, mentre l'articolo 21 si riferisce alla libertà di comunicazione pubblica.
- La tutela della privacy offerta dall'articolo 15 è più rigorosa rispetto ad altre libertà, poiché coinvolge più soggetti oltre all'individuo indagato.
- Differenze tra articoli 14 e 15 creano complessità giuridica, influenzando garanzie e condizioni legali per l'intervento in casi d'urgenza.
Libertà della comunicazione segreta e privata
L’articolo 15 definisce «inviolabili» la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. la continuazione di tale articolo segue lo stesso schema implicato dalla lettura dell’articolo 13: la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Anche in questo caso, dunque, sono previste la riserva di legge assoluta e la riserva giurisdizionale.
La legislazione vigente in materia di sequestro di corrispondenza e intercettazione di conversazioni o comunicazioni prevede che sia sempre necessario l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria in sede penale, cioè del giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.
I titolari della libertà evocata dall’articolo 15 sono tutti gli esseri umani, a prescindere dal loro status sociale.
La suddetta libertà inerisce all’ambito della libertà di comunicazione privata e di segretezza. L’articolo 15 non deve essere confuso con l’articolo 21, il quale parla invece della libertà di ogni forma di comunicazione, dunque non solo quella privata e segreta. La libertà evocata dall’articolo 15 implica uno scambio (epistolare, di posta elettronica, tramite i social network, ecc) tra due soggetti: in questo ambito, la segretezza tutela la privacy di tali comunicazione, riservate poiché rivolte a uno o più soggetti determinati o determinabili. L’articolo 21, al contrario, evoca una forma comunicativa non privata ma rivolta a tutti.
Il rapporto fra mittente e destinatari, determinati o determinabili, è tutelato nella sua segretezza dall’articolo 15, il quale estende tale tutela a «ogni altra forma di comunicazione».
Sebbene l’articolo 15 sembri non discostarsi dallo schema già descritto, sulla base del quale sono previste riserva di legge assoluta e giudiziaria, esso, a differenza dell’articolo 14, non prevede il venir meno, in casi di necessità e d’urgenza, dell’atto motivato del giudice. Questo schema consente di comprendere in maniera evidente la maggior tutela che la carta costituzionale prevede per la libertà di comunicazione segreta e privata piuttosto che per quella personale e domiciliare. Tale riguardo trova una chiara spiegazione: mentre la libertà personale e di domicilio inerisce a un unico soggetto (colui che ne è titolare), la violazione della libertà di comunicazione segreta e privata, invece, implica l’estendersi di tali limitazioni non solo al soggetto indagato, ma anche ai destinatari delle sue comunicazioni segrete. Tale violazione è stata considerata un abuso nei confronti dei soggetti che, pur non essendo indagati, si trovino a intrattenere forme di comunicazioni con un individuo sospettato. Per questa ragione la Costituzione ha posto maggior tutela e riguardo per la violazione della libertà di comunicazione segreta e privata.
Nel corso della storia giurisprudenziale italiana, i giuristi si sono trovati di fronte a casi difficili da collocare nell’ambito dell’articolo 14 o 15. La suddetta difficoltà è estremamente rilevante perché la sua risoluzione implica delle conseguenze diverse sul piano della garanzia e della tutela: la possibilità di intervenire, in casi di necessità e d’urgenza, senza l’atto motivato del giudice nel primo caso; la riserva giudiziaria come conditio sine qua non nel secondo.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale tutela garantita dall'articolo 15 della Costituzione?
- In quali casi è possibile limitare la libertà di comunicazione segreta e privata?
- Chi sono i titolari della libertà di comunicazione segreta e privata secondo l'articolo 15?
- Qual è la differenza tra l'articolo 15 e l'articolo 21 della Costituzione?
- Perché la Costituzione prevede una maggiore tutela per la libertà di comunicazione segreta e privata rispetto a quella personale e domiciliare?
L'articolo 15 garantisce l'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, limitabile solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
La limitazione è possibile solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, in presenza di gravi indizi di reato e quando le intercettazioni sono assolutamente indispensabili per le indagini.
I titolari sono tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro status sociale.
L'articolo 15 tutela la comunicazione privata e segreta tra soggetti determinati, mentre l'articolo 21 riguarda la libertà di ogni forma di comunicazione, non necessariamente privata.
Perché la violazione della libertà di comunicazione segreta e privata coinvolge non solo il soggetto indagato ma anche i destinatari delle sue comunicazioni, considerata un abuso nei confronti di chi non è indagato.