Concetti Chiave
- La Costituzione italiana garantisce la libertà associativa per associazioni riconosciute e non, eliminando distinzioni legali tra loro.
- Il riconoscimento giuridico delle associazioni si basa su una valutazione tecnica, considerando i mezzi patrimoniali necessari per gli scopi istituzionali.
- Gli amministratori delle associazioni hanno responsabilità contrattuali e possono essere ritenuti solidalmente responsabili per inadempimenti.
- Gli amministratori rispondono anche per atti illeciti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, con responsabilità indiretta imputata all'ente.
- Il concetto di "organo" legislativo include coloro che possono compiere atti giuridici vincolanti, con responsabilità diretta per gli amministratori del CDA.
Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione
La Costituzione italiana e il codice civile tutelano la libertà associativa: mentre in passato solamente le associazioni riconosciute potevano agire come enti assestanti, oggi anche quelle non riconosciute sono dotate di autonomia e libertà. In particolare, l’art. 2 Cost. ha affidato alla Repubblica il compito di tutelare ogni formazione sociale ove si svolge la personalità del singolo: in questo modo è stata eliminata dal punto di vista pratico ogni distinzione tra associazioni riconosciute e non: in entrambe, gli associati godono della garanzia giurisdizionale dell’osservanza del patto associativo, le due tipologie sono sottoposte al diritto dello stato e gli accordi delle associazioni di fatto sono soggette alle medesime limitazioni imposte all’autonomia contrattuale delle associazioni riconosciute.
A differenza del passato, inoltre, oggi il riconoscimento giuridico dell’associazione non è affidato a criteri di mera discrezionalità, bensì a una valutazione tecnica che tiene conto dell’esistenza, nel patrimonio dell’ente, di mezzi di per sé sufficienti al raggiungimento dello scopo istituzionale.
Gli amministratori hanno una responsabilità di natura contrattuale, la quale sorge in caso di inadempimento di un obbligo loro imposto dallo statuto o dalla legge, di cui il danno cagionato all’ente sia conseguenza immediata e diretta. Se dell’atto sono responsabili più amministratori, tra loro si instaurerà un rapporto di responsabilità solidale: l’ente potrà agire per l’intero nei confronti di uno solo di essi. Gli amministratori sono anche responsabili per ogni fatto illecito che, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano commesso a danno di terzi o di singoli associati. Con la loro responsabilità concorre però quella dell’ente, a cui viene imputata responsabilità indiretta;
- il collegio dei probiviri, organo di controllo talvolta previsto dallo statuto.
In ambito legislativo, il concetto di «organo» indica coloro che hanno il potere di compiere atti giuridici vincolanti per l’ente (decisioni, deliberazioni, contratti, ecc.): mentre in passato si distingueva il concetto di organo da quello di rappresentante, ritenendo che solo il secondo rispondesse in prima persona del proprio operato, oggi gli amministratori preposti all’organo del CDA sono direttamente responsabili dei loro atti che cagionino danno all’associazione.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute secondo la Costituzione italiana?
- Come viene determinato oggi il riconoscimento giuridico di un'associazione?
- Quali responsabilità hanno gli amministratori delle associazioni?
La Costituzione italiana non fa più distinzione pratica tra associazioni riconosciute e non riconosciute; entrambe godono di autonomia e libertà, e gli associati hanno la garanzia giurisdizionale dell'osservanza del patto associativo.
Il riconoscimento giuridico di un'associazione è basato su una valutazione tecnica che considera l'esistenza di mezzi sufficienti nel patrimonio dell'ente per raggiungere lo scopo istituzionale, non più su criteri di mera discrezionalità.
Gli amministratori hanno una responsabilità contrattuale per inadempimenti agli obblighi imposti dallo statuto o dalla legge, e sono responsabili per atti illeciti commessi a danno di terzi o associati, con responsabilità solidale tra loro e indiretta dell'ente.