Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Gli articoli 18 e 39 della Costituzione italiana trattano rispettivamente la libertà di associazione e quella di organizzazione sindacale, rappresentando ambiti distinti.
  • La Costituzione non fornisce una definizione giuridica di organizzazione sindacale; l'unica definizione esistente è quella data dall'OIL, che include organizzazioni di lavoratori o datori con lo scopo di promuovere e difendere interessi degli aderenti.
  • L'organizzazione sindacale è libera da interferenze esterne, permettendo ai sindacati e ai loro membri di agire con diritto individuale che si esercita collettivamente.
  • La libertà sindacale positiva si riferisce al diritto di aderire a un sindacato, mentre la libertà sindacale negativa riguarda la facoltà di non aderire, concetto non esplicitamente trattato dalla Costituzione.
  • L'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori vieta atti che condizionano l'occupazione alla partecipazione o meno a un sindacato, proteggendo la scelta individuale.

Libertà di associazione e organizzazione sindacale

Gli artt. 18 e 39 della Costituzione disciplinano ambiti molto diversi: il primo riguarda la libertà di associazione; il secondo la libertà di organizzazione sindacale. Si tratta quindi di due aree di interesse fra loro diverse: per questo motivo la libertà ex art. 39 Cost. Non può essere considerata una proiezione dell’art. 18.
La Costituzione non definisce dal punto di vista giuridico l’organizzazione sindacale: l’unica nozione oggi esistente è stata fornita dall’OIL.

Un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro è sindacale se ha lo scopo di promuovere e difendere gli interessi degli aderenti. La definizione è valida per qualsiasi forma giuridica del rapporto di lavoro, non solo quello subordinato.

L’organizzazione sindacale è libera perché è immune da interferenze di soggetti terzi, pubblici e privati. La statuizione attiene anche alla libertà di agire, riconosciuta a tutti i sindacati, i cui membri la esercitano sotto forma di diritto a titolarità individuale. Ciò vuol dire che ogni individuo ha la facoltà di coalizzarsi con altri per tutelare i propri interessi: per questo motivo, la libertà sindacale è riconosciuta al singolo ma il diritto che ne deriva è esercitato collettivamente.
La possibilità per ogni lavoratore di aderire a un’organizzazione sindacale dà vita alla libertà sindacale positiva. I giuristi si sono chiesti se, al contrario, la facoltà di non aderire a nessuna organizzazione costituisca libertà sindacale negativa. In tal senso non si esprime la Costituzione né alcuna Convenzione internazionale; l’articolo 15 dello Statuto dei lavoratori, tuttavia, prevede la nullità di qualsiasi patto o atto che subordini l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca a un’associazione sindacale o che lo discrimini per non averlo fatto.

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