Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza 170 del 1984 stabilisce che la Corte costituzionale non può dichiarare illegittimo un regolamento UE rispetto alla legge nazionale; spetta al giudice disapplicare la legge interna in conflitto con il diritto comunitario.
  • La legge interna non viene abrogata né annullata, ma disapplicata dal giudice comune in caso di conflitto con le fonti UE, sospendendo la sua efficacia.
  • Negli anni '60 si utilizzava il criterio cronologico per risolvere le antinomie tra diritto interno e UE, passando al criterio gerarchico negli anni '70 e alla disapplicazione negli anni '80.
  • L'articolo 11 della costituzione italiana limita la sovranità nazionale, permettendo la caducazione di leggi ordinarie che contrastano regolamenti UE.
  • Dal 1983, la valutazione della compatibilità tra leggi nazionali e fonti UE è affidata ai giudici, che possono disapplicare le leggi confliggenti, tenendo conto dei principi costituzionali inviolabili.

Legittimità del diritto interno rispetto alle fonti dell’Ue

Nell’ambito della legittimit giuridica tra diritto interno e fonti dell’Ue acquista un solo fondamentale la sentenza 170 del 1984, tramite cui la Corte costituzionale sostiene che non le spetta più il compito di dichiarare illegittimo un regolamento dell’UE rispetto alla legge ordinaria nel caso in cui esso entri in contrasto con i principi fondamentali; è il giudice che, caso per caso, potrà disapplicare la legge interna che contrasta con il diritto comunitario.

La soluzione di quest’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto comunitario prevede tutt’oggi che non venga chiamata in causa la corte costituzionale, bensì esclusivamente il giudice comune a cui è affidato lo specifico caso. La legge interna, pertanto, non viene né abrogata né annullata, ma esclusivamente disapplicata, dunque sospesa nella sua efficacia.
Quindi, fino agli anni 60 si ragionava sulla base del criterio cronologico (per abrogazione); negli anni 70 è stato utilizzato il criterio gerarchico, sulla base del quale la legge interna poteva essere dichiarata invalida e, infine, negli anni 80 si favorì la disapplicazione.
tramite la sentenza 170 del 1984 la Corte costituzionale propose una summa del percorso giurisprudenziale che si è susseguito in merito all’impatto giuridico delle fonti dell’UE sul nostro ordinamento interno. Come già visto, fino agli anni 60 si ragionava sulla base del criterio cronologico; negli anni 70, poi, il rapporto giuridico tra fonti UE e fonti interne è stato esaminato alla luce dell’articolo 11 della costituzione italiana, il quale pone dei limiti alla sovranità nazionale. Qualora una legge ordinaria contrasti un regolamento UE, essa viene caducata (perde la propria efficacia) in quanto considerata illegittima nei confronti dell’articolo 11. Nel 1983, infine, la corte affida ai singoli giudici la valutazione della compatibilità tra leggi ordinarie e fonti UE, autorizzandoli a disapplicare, caso per caso, la legge ordinaria qualora essa contrasti la fonte UE, ovviamente tenendo sempre conto dei controlimiti costituzionali rappresentati dai principi inviolabili e inalienabili.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del giudice comune rispetto alla legge interna in contrasto con il diritto comunitario?
  2. Il giudice comune ha il compito di disapplicare la legge interna che contrasta con il diritto comunitario, senza coinvolgere la corte costituzionale.

  3. Come è evoluto il rapporto tra diritto interno e fonti dell'UE dagli anni '60 agli anni '80?
  4. Negli anni '60 si utilizzava il criterio cronologico, negli anni '70 il criterio gerarchico, e negli anni '80 si è passati alla disapplicazione delle leggi interne in contrasto con le fonti UE.

  5. Cosa stabilisce la sentenza 170 del 1984 della Corte costituzionale?
  6. La sentenza 170 del 1984 stabilisce che il giudice comune può disapplicare la legge interna in contrasto con il diritto comunitario, senza dichiararla illegittima, tenendo conto dei principi costituzionali inviolabili.

Domande e risposte

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