ZiedSarrat
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Concetti Chiave

  • Le leggi regionali seguono un procedimento in tre fasi: iniziativa, istruttoria e deliberativa.
  • L'iniziativa legislativa spetta a vari organi, tra cui consiglieri regionali e Giunta regionale, per Regioni a statuto ordinario.
  • La fase istruttoria è gestita dalle commissioni consiliari, mentre quella deliberativa è di competenza del Consiglio regionale.
  • Dopo l'approvazione, la legge viene promulgata dal Presidente della Giunta e pubblicata ufficialmente, entrando in vigore dopo quindici giorni.
  • Il Governo e le Regioni possono sollevare questioni di incostituzionalità entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.

La formazione delle leggi regionali

Le leggi regionali seguono un procedimento articolato, che puo' essere suddiviso in tre fasi:

• l'iniziativa, che spetta ai singoli consiglieri regionali, alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali e comunali, ma solo per le Regioni a statuto ordinario;
• la fase istruttoria, che compete alle commissioni consiliari, in sede referente;
• la fase deliberativa, che spetta esclusivamente al Consiglio regionale.

La legge viene discussa in Consiglio, quindi viene votata articolo per articolo e successivamente nel suo complesso con la votazione finale.
Dopo l'approvazione, la legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per entrare in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione.
Il Governo e le altre Regioni possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, presentare eventuali eccezioni di incostituzionalità presso la Corte costituzionale.

Art.

127 Cost.
"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo' promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."

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