Concetti Chiave
- La Sentenza costituzionale 278/2011 esplora il concetto di «popolazioni interessate» nell'art. 132.1 della Costituzione, sollevato da comuni salernitani.
- Il passaggio di comuni dall'Alta Valmarecchia all'Emilia Romagna è stato un esempio di applicazione dell'art. 132.2 della Costituzione.
- L'art. 132.2 Costituzione consente il cambiamento di confini regionali, applicabile a tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale.
- Alcuni comuni bellunesi e trevigiani hanno avviato iniziative per unirsi a regioni a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia.
- L'aggregazione a regioni speciali solleva questioni sulla sostenibilità dei vantaggi e dei benefici esclusivi di tali regioni.
Sentenza costituzionale 278/2011
La Corte costituzionale si è trovata ad affrontare la questione di quali debbano intendersi le «popolazioni interessate» cui fa riferimento l’art. 132.1 Cost. (v. sent. 278/2011, a seguito dell’iniziativa di un’ottantina di comuni della provincia di Salerno che avevano richiesto, in risposta all’ipotesi di soppressione dell’ente provinciale, l’istituzione della regione salernitana, anzi del «principato di Salerno»).
Dopo il successo del passaggio dalle Marche all’Emilia Romagna dei comuni dell’Alta Valmarecchia (conclusosi con la l.
117/2009), una via meno velleitaria per tentare di modificare e razionalizzare i confini regionali si conferma quella dell’art.132.2 Cost.: il secondo comma, come il primo, è applicabile a tutte le regioni (sent. 66/2007). Sono quindi possibili passaggi anche a una confinante regione a statuto speciale (iniziative in tal senso sono state attivate da alcuni comuni bellunesi e trevigiani per staccarsi dal Veneto e aggregarsi al Friuli-Venezia Giulia, come è accaduto con il comune di Sappada: v. l. 182/2017). L’aggregazione a regioni speciali è una questione particolarmente delicata, in quanto simili iniziative potrebbero essere ingenerate, oltre che dalla razionalizzazione del rapporto territorio/ enti, dalla ricerca dei benefici e vantaggi di cui quelle regioni godono. È chiaro che una loro estensione, potenzialmente illimitata, finirebbe con l’erodere le ragioni stesse della specialità (di cui sempre più spesso, del resto, si discute).