Concetti Chiave
- La legge n. 765/67 ha apportato modifiche significative alla legge urbanistica del 1942, introducendo limiti di edificabilità in assenza di piani urbanistici generali.
- Ha istituito il piano di lottizzazione convenzionato, richiedendo una convenzione con il comune e imponendo oneri di urbanizzazione al privato.
- Le misure di salvaguardia sono diventate obbligatorie con validità di tre anni dall'adozione dello strumento urbanistico generale.
- Il D.M. 1404/68 stabilisce distanze minime dal ciglio stradale in base alla classificazione delle strade, con differenti metri per autostrade, strade statali, provinciali e locali.
- Il D.M. 1444/68 definisce le zone territoriali omogenee e gli standard urbanistici, regolando i rapporti tra spazi privati e pubblici.
L. 765/67 – “LEGGE PONTE”
La legge n. 765/67 ha introdotto modifiche e integrazioni sostanziali alla legge urbanistica del 1942, senza sostituirla. I contenuti della legge divennero pienamente esecutivi con il D.M. 1404/68 e il D.M. 1444/68.
1) LIMITI DI EDIFICABILITÀ
Indice
Limiti di edificabilità e piano di lottizzazione
- determinazione di tassativi limiti di edificabilità in assenza di piani urbanistici generali:
1,5 mc/mq nel centro edificato;
0,1 mc/mq fuori dal centro edificato;
2) PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO
- introduzione di un nuovo piano esecutivo;
- divieto di lottizzare in assenza di piani urbanistici generali;
- obbligo di stipulare una convenzione con il comune in cui il privato si assume gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area, fornendo una garanzia finanziaria per gli impegni assunti.
3) MISURE DI SALVAGUARDIA
Misure di salvaguardia e decreti ministeriali
- diventano obbligatorie;
- hanno validità di tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale;
Gli altri punti fondamentali della “Legge Ponte” sono approfonditi dai decreti ministeriali:
D.M. 1404/68 e D.M. 1444/68.
4) DISTANZE MINIME DAL CICLIO STRADALE
Distanze minime dal ciglio stradale
- art. 1 delimita il campo di applicazione: da osservare nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati;
- art. 2 definizione del ciglio stradale: linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari sia pedonali;
- art. 3 classificazione delle strade in base alle funzioni che esse svolgono;
- art. 4 distanze minime, in proiezione orizzontale, dal ciglio stradale in base alla classificazione delle strade:
60 m per autostrade;
40 m per strade statali (strade di grande comunicazione);
30 m per strade provinciali e locali (strade di media importanza);
20 m per strade di interesse locale.
5) ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Zone territoriali omogenee
- zone di tipo A: centro storico, edifici di pregio artistico
- zone di tipo B: parti del territorio parzialmente edificate
- zone di tipo C: parti del territorio di completamento, di espansione
- zone di tipo D: parti del territorio destinate ad insediamenti industriali;
- zone di tipo E: parti del territorio destinate a usi agricoli;
- zone di tipo F: parti del territorio desinate ad attrezzature e impianti di interesse collettivo.
6) STANDARD URBANISTICI
Standard urbanistici e opere di urbanizzazione
- sono valori minimi che possono essere aumentati in relazione alle esigenze locali;
- rapporti fra gli spazi destinati agli insediamenti privati e quelli pubblici in base alle zone territoriali omogene.
7) OPERE DI URBANIZZAZIONE
- conferiscono a un determinato territorio le caratteristiche urbane;
- spese che si affrontano per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti di edificabilità stabiliti dalla Legge n. 765/67 in assenza di piani urbanistici generali?
- Cosa prevede il piano di lottizzazione convenzionato introdotto dalla Legge n. 765/67?
- Quali sono le distanze minime dal ciglio stradale secondo il D.M. 1404/68?
- Come sono classificate le zone territoriali omogenee nel D.M. 1444/68?
La legge stabilisce limiti di edificabilità di 1,5 mc/mq nel centro edificato e 0,1 mc/mq fuori dal centro edificato.
Prevede l'introduzione di un nuovo piano esecutivo, il divieto di lottizzare senza piani urbanistici generali e l'obbligo di stipulare una convenzione con il comune per gli oneri di urbanizzazione.
Le distanze minime sono 60 m per autostrade, 40 m per strade statali, 30 m per strade provinciali e locali, e 20 m per strade di interesse locale.
Le zone sono classificate in tipo A (centro storico), tipo B (parti parzialmente edificate), tipo C (completamento ed espansione), tipo D (insediamenti industriali), tipo E (usi agricoli), e tipo F (attrezzature di interesse collettivo).