Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Lo ius poenitendi garantisce il diritto di cambiare appartenenza confessionale, credenza e opinione in materia religiosa.
  • Questo diritto è riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, come sancito dalla CEDU e dalla CDFUE.
  • In Italia, la neutralità dello stato e l'articolo 19 della Costituzione assicurano il diritto di cambiare religione.
  • In contrasto con altri paesi, l'Italia vieta la raccolta di dati personali sulle convinzioni religiose dei cittadini.
  • Tale divieto è supportato da leggi interne, come lo statuto dei lavoratori e la legge 121/1981, e da normative europee sulla privacy.

Indice

  1. Il diritto di cambiare religione
  2. Riconoscimento internazionale dello ius poenitendi
  3. Neutralità dello stato italiano
  4. Tutela della riservatezza religiosa

Il diritto di cambiare religione

La libertà di religione incorpora al proprio interno il diritto di cambiare appartenenza confessionale, credenza e opinione in materia religiosa. Si tratta del corrispettivo del diritto di propaganda e proselitismo: non avrebbe senso garantire la diffusione di diversi messaggi religiosi se si negasse ai singoli la possibilità di farsi convincere e, quindi, di mutare opinione e orientamento. Questa prerogativa prende il nome di ius poenitendi.

Riconoscimento internazionale dello ius poenitendi

Lo ius poenitendi trova pieno riconoscimento non solo nelle fonti di diritto interno, ma anche in quelle internazionali: l’art. Della CEDU afferma che la libertà di coscienza e di pensiero implica la libertà di cambiare religione o convinzione; il medesimo principio è sancito dalla CDFUE (art. 10).

Neutralità dello stato italiano

In Italia, il diritto di cambiare appartenenza confessionale è conseguenza diretta della neutralità dello stato e di quanto sancito dall’art. 19 della Costituzione. Per il nostro ordinamento, le opinioni e le scelte dei cittadini in materia religiosa sono riservate e, pertanto, irrilevanti ai fini sociali. Questa posizione è nettamente distinta da quella di altri ordinamenti come, ad esempio, quello tedesco, in cui i cittadini sono tenuti a versare un’imposta alla propria Chiesa d’appartenenza.

Tutela della riservatezza religiosa

In Italia, infine, vige il divieto di raccogliere dati personali relativi alle convinzioni e alle opinioni religiose dei singoli. A livello interno tale divieto è ad esempio disposto dallo statuto dei lavoratori e dalla legge 121/1981, che impone al ministero degli interni di non assumere informazioni inerenti la fede religiosa dei cittadini. In quest’ambito, il diritto alla riservatezza ha trovato ampia tutela anche a livello europeo.

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