Concetti Chiave
- Nel periodo tra il 1400 e il 1500, il commercio evolse con la nascita di mercati e mercanti, sostituendo il consumo diretto.
- Artigiani e mercanti formarono corporazioni autoregolamentate, gestite dallo ius mercatorum, che prevaleva sugli iura propria.
- I tribunali corporativi offrivano una giustizia rapida, facilitata dalla Decretale Saepe del 1314, che semplificava le procedure.
- Lo ius mercatorum si basava su consuetudini consolari e statuti, discostandosi dal diritto giustinianeo che ignorava i negotiatores.
- Nuove fattispecie legali includevano il contratto di cambio e la rogadìa, non riconducibili al Corpus giustinianeo.
Indice
Evoluzione del commercio e nascita dei mercati
Tra 1400 e cinquecento, il commercio basato sul consumo diretto fu sostituito dalla nascita dei mercati e della contestuale figura del mercante. Artigiani e mercanti si organizzarono in società giurate: le Corporazioni di arti e di mestieri, gestite dallo ius mercatorum (uno degli iura specialia che prevalevano sugli iura propria). Le corporazioni riprodussero il modello organizzativo dei comuni, autoregolamentandosi attraverso l’emanazione di propri statuti e deferendo il giudizio di eventuali controversie in cui una delle due parti apparteneva alla categoria professionale a consoli o giudici non togati, opzione solo accennata da pochi passi del Digesto.
Organizzazione e giustizia delle corporazioni
I tribunali corporativi esercitavano una giustizia solo sommaria, la cui celerità fu ulteriormente consolidata dalla promulgazione nel 1314 della Decretale Saepe di Clemente V, la quale attribuì ai giudici corporativi la facoltà di operare anche nei giorni dedicati alle festività, di fare a meno del petitio (documento scritto contenente l’oggetto del contendere), di ridurre al minimo il numero dei testimoni e, infine, di omettere la lettura della sentenza davanti alle parti. Secondo la decretale clementina, i processi corporativi si dovevano svolgere simpliceter (glissando sugli elementi essenziali del giudizio), de plano (cioè all’insegna della celerità), sine strepitu (senza solennità) e sine figura iudicii, cioè omettendo le formalità procedurali.
Innovazioni giuridiche nel commercio
Lo ius mercatorum si basava su consuetudini consolari, statuti corporativi e giurisprudenza espressa dalle magistrature mercantili, discostandosi dal diritto giustinianeo, il quale negava ai negotiatores rilievo giuridico e commerciale. Nacquero così nuove fattispecie non riconducibili al Corpus giustinianeo:
- il contratto di cambio, che attestava un debito e la relativa promessa di pagamento tramite un instrumentum redatto da un notaio;
- la rogadìa, contratto a titolo gratuito sottoscritto da due mercanti di cui uno si impegna a trasportare e vendere le merci dell’altro in una determinata sede di mercato;
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali trasformazioni nel commercio tra il 1400 e il cinquecento?
- Come funzionava la giustizia all'interno delle corporazioni?
- Quali innovazioni giuridiche emersero nel commercio rispetto al diritto giustinianeo?
Durante questo periodo, il commercio basato sul consumo diretto fu sostituito dalla nascita dei mercati e della figura del mercante, con artigiani e mercanti che si organizzarono in corporazioni.
I tribunali corporativi esercitavano una giustizia sommaria, caratterizzata da celerità e semplificazione delle procedure, come stabilito dalla Decretale Saepe di Clemente V.
Emerse lo ius mercatorum, basato su consuetudini e statuti corporativi, introducendo nuove fattispecie come il contratto di cambio e la rogadìa, non riconducibili al Corpus giustinianeo.