Concetti Chiave
- Il processo legislativo si compone di quattro fasi: iniziativa legislativa, esame, discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione.
- L'iniziativa legislativa può essere avviata da 50.000 elettori, Consigli Regionali, CNEL, parlamentari o dal Governo, che presenta un disegno di legge.
- Durante l'esame e l'approvazione, la proposta di legge può seguire un procedimento ordinario, abbreviato o decentrato, coinvolgendo entrambe le Camere del Parlamento.
- La promulgazione è effettuata dal Presidente della Repubblica, che può esercitare un veto sospensivo per difetti di costituzionalità, ma non può rifiutarsi una seconda volta.
- La pubblicazione avviene sulla Gazzetta Ufficiale, avviando la vacatio legis di 15 giorni prima che la legge entri in vigore.
Con il termine iter legislativo indichiamo il percorso che segue una legge per essere approvata in Parlamento.
Esso si articola in 4 fasi:
1) iniziativa legislativa
2) esame, discussione ed approvazione
3) promulgazione
4) pubblicazione
1) iniziativa legislativa
Possono presentare una proposta di legge: 50.000 elettori, i Consigli Regionali, il CNEL, i singoli parlamentari, il Governo ( in questo casa si chiamerà disegno di legge).
Tale proposta viene consegnata al Presidente di uno dei due rami del Parlamento, il quale: a) decide a quale Commissione permanente affidare la proposta; b) decide quale procedimento seguire per l'approvazione.
2) esame, discussione ed approvazione
I procedimenti possibili sono tre:
a) procedimento ordinario ( la Commissione opera in sede referente, ovvero si limita ad esaminare la proposta e a riferire in Aula, dove la stessa verrà discussa ed approvata);
b) procedimento abbreviato (usato per approvare le leggi di conversione dei decreti legge: qui la Commissione esamina ed approva il testo ed i tempi di approvazione in Aula vengono dimezzati);
c) procedimento decentrato ( la Commissione opera in sede deliberante, ovvero non si limita ad esaminare, ma approva l'intera legge e l'Aula si limiterà ad approvare ciò che ha già deciso la Commissione).
Una volta approvata dalla prima Camera, la proposta viene esaminata dalla seconda Camera, la quale può approvare lo stesso testo oppure apportare delle modifiche ( chiamate Emendamenti): in quest'ultimo caso, il testo dovrà tornare alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti.
In sostanza, la legge si ritiene approvata quando entrambi i rami del Parlamento avranno approvato lo stesso identico testo.
3) promulgazione
E' un atto del Presidente della Repubblica, il quale firma la legge e ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente può rifiutarsi di firmare, esercitando il cosiddetto veto sospensivo, quando ritiene che la legge abbia un difetto di costituzionalità e rimanda il testo alle Camere; tuttavia, la seconda volta non potrà rifiutarsi di firmare.
4) pubblicazione
La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: da questo momento decorre la vacatio legis, periodo che di solito dura 15 giorni e che serve perché i cittadini possano informarsi: decorso tale termine, la legge è in vigore ed è obbligatoria.
Questo è il procedimento che serve per approvare una legge ordinaria.
Per approvare una legge di revisione costituzionale, invece, si segue il procedimento aggravato descritto nell'art.138 della Costituzione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi principali dell'iter legislativo per l'approvazione di una legge in Parlamento?
- Chi può presentare una proposta di legge e come viene gestita inizialmente?
- Cosa accade se il Presidente della Repubblica esercita il veto sospensivo durante la promulgazione?
L'iter legislativo si articola in quattro fasi principali: iniziativa legislativa, esame, discussione ed approvazione, promulgazione e pubblicazione.
Una proposta di legge può essere presentata da 50.000 elettori, i Consigli Regionali, il CNEL, i singoli parlamentari o il Governo. Viene consegnata al Presidente di uno dei rami del Parlamento, che decide a quale Commissione permanente affidarla e quale procedimento seguire per l'approvazione.
Se il Presidente della Repubblica esercita il veto sospensivo, rifiuta di firmare la legge per un presunto difetto di costituzionalità e rimanda il testo alle Camere. Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente il testo, il Presidente non può rifiutarsi di firmare la seconda volta.