Concetti Chiave
- L'iter legislativo si compone di quattro fasi: iniziativa legislativa, esame, discussione ed approvazione, promulgazione e pubblicazione.
- La proposta di legge può essere presentata da diversi soggetti, tra cui 50.000 elettori e il Governo, e viene consegnata al Presidente di uno dei rami del Parlamento.
- I procedimenti di approvazione delle leggi includono il procedimento ordinario, abbreviato e decentrato, ognuno con modalità specifiche di esame e approvazione.
- Il Presidente della Repubblica promulga la legge firmandola e ordinando la sua pubblicazione, ma può esercitare un veto sospensivo in caso di difetti di costituzionalità.
- Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorre un periodo di vacatio legis di 15 giorni prima che la legge diventi effettiva e obbligatoria.
Con il termine iter legislativo indichiamo il percorso che segue una legge per essere approvata in Parlamento.
Esso si articola in 4 fasi:
1) iniziativa legislativa
2) esame, discussione ed approvazione
3) promulgazione
4) pubblicazione
1) iniziativa legislativa
Fasi dell'iniziativa legislativa
Possono presentare una proposta di legge: 50.000 elettori, i Consigli Regionali, il CNEL, i singoli parlamentari, il Governo ( in questo casa si chiamerà disegno di legge).
Tale proposta viene consegnata al Presidente di uno dei due rami del Parlamento, il quale: a) decide a quale Commissione permanente affidare la proposta; b) decide quale procedimento seguire per l'approvazione.
2) esame, discussione ed approvazione
Esame e approvazione delle leggi
I procedimenti possibili sono tre:
a) procedimento ordinario ( la Commissione opera in sede referente, ovvero si limita ad esaminare la proposta e a riferire in Aula, dove la stessa verrà discussa ed approvata);
b) procedimento abbreviato (usato per approvare le leggi di conversione dei decreti legge: qui la Commissione esamina ed approva il testo ed i tempi di approvazione in Aula vengono dimezzati);
c) procedimento decentrato ( la Commissione opera in sede deliberante, ovvero non si limita ad esaminare, ma approva l'intera legge e l'Aula si limiterà ad approvare ciò che ha già deciso la Commissione).
Una volta approvata dalla prima Camera, la proposta viene esaminata dalla seconda Camera, la quale può approvare lo stesso testo oppure apportare delle modifiche ( chiamate Emendamenti): in quest'ultimo caso, il testo dovrà tornare alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti.
In sostanza, la legge si ritiene approvata quando entrambi i rami del Parlamento avranno approvato lo stesso identico testo.
3) promulgazione
Promulgazione e pubblicazione
E' un atto del Presidente della Repubblica, il quale firma la legge e ne ordina la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente può rifiutarsi di firmare, esercitando il cosiddetto veto sospensivo, quando ritiene che la legge abbia un difetto di costituzionalità e rimanda il testo alle Camere; tuttavia, la seconda volta non potrà rifiutarsi di firmare.
4) pubblicazione
La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: da questo momento decorre la vacatio legis, periodo che di solito dura 15 giorni e che serve perché i cittadini possano informarsi: decorso tale termine, la legge è in vigore ed è obbligatoria.
Leggi ordinarie e costituzionali
Questo è il procedimento che serve per approvare una legge ordinaria.
Per approvare una legge di revisione costituzionale, invece, si segue il procedimento aggravato descritto nell'art.138 della Costituzione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le fasi principali dell'iter legislativo in Parlamento?
- Chi può presentare una proposta di legge?
- Quali sono i procedimenti per l'esame e l'approvazione delle leggi?
- Cosa avviene durante la promulgazione di una legge?
L'iter legislativo si articola in quattro fasi: iniziativa legislativa, esame, discussione ed approvazione, promulgazione e pubblicazione.
Possono presentare una proposta di legge 50.000 elettori, i Consigli Regionali, il CNEL, i singoli parlamentari e il Governo, nel qual caso si parla di disegno di legge.
I procedimenti sono tre: ordinario, abbreviato e decentrato, ognuno con modalità specifiche per l'esame e l'approvazione delle proposte di legge.
Durante la promulgazione, il Presidente della Repubblica firma la legge e ordina la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma può esercitare un veto sospensivo se riscontra un difetto di costituzionalità.