Concetti Chiave
- L'istruttoria in commissione è obbligatoria secondo l'art. 72.1 Cost. e ogni progetto di legge viene assegnato a commissioni competenti per materia.
- Le commissioni permanenti possono ricevere pareri da altre commissioni, con alcune commissioni che fungono da filtro, influenzando il processo legislativo.
- Esistono tre procedimenti legislativi principali che possono intersecarsi: tra questi, il procedimento normale (o in sede referente) è il più comune.
- Nel procedimento normale, la commissione svolge un ruolo istruttorio, raccogliendo informazioni su aspetti chiave come la necessità della legge e la sua conformità normativa.
- Dopo la discussione e l'esame del progetto, la commissione invia un testo all'assemblea con i pareri delle altre commissioni, accompagnato da relazioni di maggioranza e minoranza.
Il ruolo delle commissioni
L’istruttoria in commissione non è fase che possa essere evitata, essendo esplicitamente richiamata dall’art. 72.1 Cost. Dunque ogni progetto, redatto in articoli secondo la forma tipica della legge, viene assegnato dal presidente a una delle commissioni permanenti a seconda delle rispettive competenze per materia.
Procedimenti e pareri
Una o più delle altre commissioni possono essere chiamate a esprimere un parere; il parere di alcune commissioni, per questo definite «filtro», è richiesto quasi sempre e ha effetti sul procedimento (ad esempio, il parere della commissione bilancio sulle conseguenze finanziarie, ove non osservato, comporta la remissione all’assemblea dei progetti di legge già assegnati in sede legislativa o in sede redigente). Il ruolo delle commissioni dipende dal tipo di procedimento prescelto. Esistono tre diversi procedimenti, che possono in parte intersecarsi fra loro: nel senso che è possibile che nel corso dell’esame della proposta si deliberi di passare da un procedimento all’altro.
Il procedimento normale
Il più utilizzato è il procedimento normale (o in sede referente).
Esso attribuisce alla commissione un compito esclusivamente istruttorio, in vista del seguito in aula. Il presidente della commissione, o più spesso un relatore da esso nominato, riferisce sul progetto e la commissione svolge l’istruttoria acquisendo tutti i necessari elementi informativi (su aspetti quali la necessità di una legge, la conformità alla Costituzione e alle norme dell’Unione europea, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi individuati, la chiarezza del testo, la quantificazione degli oneri e le relative coperture: su quest’ultimo aspetto in particolare sulla base della relazione tecnica che può chiedere al governo o che si trova allegata a ogni proposta del governo). Quindi la commissione discute il progetto in via generale e poi lo esamina articolo per articolo. Infine perviene a un testo che invia all’assemblea, al quale sono allegati i pareri delle altre commissioni, dando mandato al relatore di riferire oralmente o mediante la presentazione di una relazione scritta (a quella di maggioranza si aggiunge, in genere, almeno una relazione di minoranza, salvo che tutti i gruppi concordino sul testo predisposto).
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo delle commissioni permanenti nell'istruttoria legislativa?
- Quali sono i procedimenti legislativi menzionati nel testo?
- Come viene gestita la relazione tecnica durante l'istruttoria?
Le commissioni permanenti svolgono un ruolo fondamentale nell'istruttoria legislativa, esaminando i progetti di legge assegnati in base alle loro competenze e acquisendo tutti gli elementi informativi necessari per la discussione in aula.
Il testo menziona tre procedimenti legislativi che possono intersecarsi: il procedimento normale (o in sede referente), che è il più utilizzato, e altri due procedimenti non specificati nel dettaglio.
La relazione tecnica, che può essere richiesta al governo o allegata a ogni proposta del governo, è utilizzata per valutare la quantificazione degli oneri e le relative coperture, un aspetto cruciale dell'istruttoria legislativa.