Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere del Parlamento, come stabilito dall'articolo 70 della Costituzione.
  • Il concetto di funzione in diritto riguarda i poteri esercitati da un organo per soddisfare interessi della collettività, non propri.
  • Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento esercita funzioni di indirizzo, controllo e informazione, legate al rapporto fiduciario con il governo.
  • Il procedimento legislativo comprende diverse fasi: iniziativa, istruttoria, deliberativa, promulgazione e pubblicazione.
  • Titolari dell'iniziativa legislativa includono il governo, membri del Parlamento, il popolo, consigli regionali e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esercizio della funzione legislativa

La Costituzione affida alle Camere l’esercizio della funzione legislativa (anche se essa non è esercitata solo dallo Stato, v. art. 117), alla quale non a caso dedica interamente una delle due sezioni (tredici articoli) del titolo I sul Parlamento, attribuendola a entrambi i rami («la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», come recita l’art. 70). Il procedimento legislativo è descritto nel successivo paragrafo.
In diritto, il termine funzione indica i poteri che un organo ha il dovere di esercitare in vista del soddisfacimento di interessi non suoi propri, ma di terzi o dell’intera collettività.

In questa accezione, con il termine ci si riferisce più genericamente al ruolo che l’organo assume nell’ordinamento costituzionale, derivante dal complesso di poteri che gli sono attribuiti. Compiti del Parlamento in seduta comune a parte, altre e non meno rilevanti funzioni derivano dal rapporto fiduciario (v. art. 94 Cost.) e da tutti i poteri e facoltà che le Camere possono esercitare, in base alla Costituzione e ai loro regolamenti, direttamente o indirettamente connessi sia all’esercizio della funzione legislativa sia al rapporto fiduciario con il governo. Si parla così di funzione di indirizzo, di funzione di controllo, di funzione di informazione.
Il procedimento legislativo consta di diversi momenti o fasi: fase dell’iniziativa; fase istruttoria, comunque affidata alle commissioni; fase deliberativa, che si svolge a sua volta secondo tre procedure diverse; fase della promulgazione, affidata al presidente della Repubblica; fase della pubblicazione.

Titolari dell’iniziativa legislativa sono il governo e, naturalmente, ciascun membro del Parlamento (art. 71.1 Cost.), nonché il popolo mediante proposta firmata da almeno cinquantamila elettori (art. 71.2 Cost.), ciascun consiglio regionale (art. 121.2 Cost.), il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99.3 Cost.). Mentre i parlamentari possono presentare proposte di legge alla sola camera cui appartengono, gli altri titolari dell’iniziativa hanno facoltà di scelta senza limitazione alcuna. In realtà il governo, la cui iniziativa è di gran lunga la principale per leggi approvate, tende a presentare le proprie proposte sulla base di considerazioni di natura politica, nonché sulla base di intese riservate coi gruppi parlamentari e con gli stessi presidenti delle Camere: tenendo conto, per esempio, della camera dove è lecito attendersi migliore o al contrario più difficile accoglienza, dell’affollamento del calendario, della circostanza che proposte sul medesimo oggetto sono già in corso di esame.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo delle Camere nell'esercizio della funzione legislativa secondo la Costituzione?
  2. La Costituzione affida alle Camere l'esercizio collettivo della funzione legislativa, come indicato nell'articolo 70, dedicando una sezione intera a questo compito nel titolo I sul Parlamento.

  3. Quali sono le fasi del procedimento legislativo descritte nel testo?
  4. Il procedimento legislativo consta di diverse fasi: iniziativa, istruttoria, deliberativa, promulgazione e pubblicazione, ciascuna con specifici compiti e responsabilità.

  5. Chi sono i titolari dell'iniziativa legislativa secondo l'articolo 71 della Costituzione?
  6. I titolari dell'iniziativa legislativa includono il governo, ciascun membro del Parlamento, il popolo con almeno cinquantamila firme, ciascun consiglio regionale e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Domande e risposte

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