Concetti Chiave
- La legge 76 del 2016 introduce l'obbligo di mantenimento per il convivente più debole in caso di rescissione del contratto di convivenza.
- L'obbligo alimentare garantisce il livello minimo di dignità a entrambi i conviventi, mentre l'obbligo di mantenimento copre più risorse per il beneficiario.
- L'obbligo di mantenimento è più oneroso e riguarda le persone con legami giuridicamente rilevanti, come coniugi e soggetti di filiazione.
- L'obbligazione alimentare è indisponibile e irrinunciabile, tutelando il livello minimo di dignità della vita.
- Gli alimenti devono essere assegnati proporzionalmente al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche di chi li fornisce.
Istituto del mantenimento familiare
La legge 76 del 2016 ha previsto che, in caso di rescissione del contratto relativo alla convivenza di fatto, l’obbligo al mantenimento a vantaggio del contraente più debole, in passato non esigibile e configurabile esclusivamente come obbligazione naturale.
L’obbligo alimentare risponde all’esigenza di garantire, in caso di rescissione contrattuale, il livello minimo di dignità a entrambi i conviventi. Mentre la prestazione alimentare attiene a una forma di sostentamento limitata (strettamente legata alla sopravvivenza), l’obbligo al mantenimento copre una gamma più ampia di risorse esigibili (inerenti alla realizzazione completa della vita del beneficiario).
L’obbligazione alimentare sorge a tutela di un bene fondamentale: il livello minimo di dignità della vita; per questo motivo la prestazione prevista da tale obbligo è indisponibile e irrinunciabile. L’art. 438 prevede che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale». L’alimentando è tenuto a prestare gli alimenti sulla base delle proprie risorse e condizioni economiche. L’art. 433 antepone la posizione del coniuge o del convivente in qualità di alimentando solo a quella di fratelli e sorelle.