Concetti Chiave
- Lo statuto dell'imprenditore commerciale impone la tenuta di scritture contabili obbligatorie come libro giornale e inventario, essenziali anche a fini fiscali.
- Gli imprenditori commerciali devono tenere registri IVA e giuslavoristici, inclusi documenti come il libro matricola e il registro di carico/scarico.
- È fondamentale che le scritture contabili siano mantenute senza correzioni o abrasioni per evitare il reato di bancarotta semplice fraudolenta in caso di fallimento.
- Le scritture contabili servono come prova contro l'imprenditore, ma a suo favore solo nei rapporti tra imprenditori; il giudice può ordinarne l'esibizione.
- L'iscrizione al Registro Imprese è obbligatoria per la pubblicità legale, e la legge fallimentare stabilisce parametri per evitare il fallimento.
Lo statuto dell'imprenditore commerciale
Chi è soggetto allo statuto imprenditore commerciale ha numerose agevolazioni e obblighi da tenere secondo l'articolo 2083.
Innanzitutto il soggetto è tenuto a redigere scritture contabili anche ai fini fiscali : libro giornale, inventario e ogni altra scrittura obbligatorie per dimensione e tipo di attività.
Inoltre anche tutti i registri Iva (devono essere tenuti anche dall'imprenditore agricolo) e altri registri giuslavoristici (=registri per il lavoro come il libro matricola dove indica i dipendenti o registro di carico/scarico).
Le scritture contabili devono essere tenute correttamente senza correzioni, abrasioni e cancellazioni.
In caso di fallimento le scritture contabili non tenute regolarmente comportano reato di bancarotta semplice fraudolenta. Le scritture contabili fanno sempre prova contro l'imprenditore; fanno prova a favore dell'imprenditore solo nei rapporti tra imprenditori. Il giudice può sempre ordinarne l'esibizione.
Nello statuto imprenditore commerciale è anche presente la legge fallimentare (oggi in riforma 2006) la quale fissa dei parametri quantitativi sotto i quali non può fallire.
Inoltre chi è soggetto allo statuto deve essere iscritto al Registro Imprese[/i ] con effetto di pubblicità legale.