Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'istituto della limitazione risarcitoria riduce gli oneri economici per l'armatore, previsto dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Londra del 1976.
  • Il Codice della navigazione permette di limitare il debito dell'armatore al valore della nave, al nolo e ai proventi del viaggio, evitando il pagamento integrale.
  • Il valore della nave per il risarcimento è determinato al termine del viaggio; la somma limite è calcolata in base alla variazione di valore rispetto all'inizio del viaggio.
  • Se il valore della nave diminuisce del 20%, questo rappresenta la somma limite dovuta; se aumenta del 40%, tale incremento è la somma limite da corrispondere.
  • La limitazione risarcitoria non si applica in caso di dolo o colpa grave dell'armatore, annullando il beneficio della somma limite.

Istituto della limitazione risarcitoria

Per incentivare l’impresa di navigazione, il C.n. ha configurato uno strumento volto a ridurre gli oneri economici che possono gravare sull’armatore. Si tratta dell’istituto della limitazione risarcitoria. Essa è prevista sia dal Codice della navigazione sia dalla Convenzione di Londra del 1976, che però si esprimono in maniera nettamente diversa:
L’articolo 275 C.n. consente all’armatore, qualora ricorrano determinati presupposti, di contenere il proprio debito entro i limiti di una determinata somma di denaro.

In questi casi, dunque, egli non è tenuto a pagare integralmente la cifra richiesta dal soggetto danneggiato. Il codice consente di individuare una somma limite di denaro, oltre la quale l’armatore non deve più alcunché. L’armatore può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria e comunque prima della fine del viaggio, all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Il nolo è il corrispettivo che l’armatore percepisce ogni qualvolta concluda o un contratto di noleggio di nave o un contratto di trasporto. I proventi del viaggio possono essere di vario genere; un esempio è costituito dal compenso che l’armatore riceve qualora la nave presti soccorso.
A proposito del valore considerato, nel caso in cui il passeggero (soggetto danneggiato) chiede il risarcimento una volta che il viaggio è stato concluso, si deve prendere in considerazione il valore che la nave aveva alla fine del viaggio stesso: non possono essere presi in considerazione altri valori.La fine del viaggio rappresenta il termine ultimo otre il quale non si può calcolare un valore diverso. La disciplina a tal proposito è molto complessa: il codice prevede che se il valore intermedio o finale della nave risulta inferiore del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza (20%) rappresenta la somma limite, cioè il corrispettivo dovuto dall’armatore al danneggiato. Se, ad esempio, una nave prima di un viaggio vale 100000 euro e alla fine ne vale 0, l’armatore dovrà al danneggiato 20000 euro.
Il codice stabilisce altresì che, qualora il valore intermedio o finale della nave risulti superiore al 40% rispetto a quello iniziale, la differenza (40%) costituisce la somma limite. In questa seconda ipotesi, dunque, se nel corso del viaggio il valore della nave aumenta del 40%, l’armatore dovrà corrispondere questo importo (40%) al danneggiato.
L’istituto della limitazione risarcitoria opera esclusivamente nel caso in cui non sussistano il dolo oppure la colpa grave dell’armatore: la somma limite è infatti un beneficio che viene perso nel caso in cui ci siano condotte dolose o gravemente colpose da parte di questi.

Domande da interrogazione

  1. Qual è lo scopo dell'istituto della limitazione risarcitoria?
  2. L'istituto della limitazione risarcitoria è volto a ridurre gli oneri economici che possono gravare sull'armatore, consentendogli di limitare il proprio debito entro una determinata somma di denaro.

  3. Come viene determinata la somma limite secondo l'articolo 275 del Codice della navigazione?
  4. La somma limite è determinata in base al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria, all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio, e può variare in base al valore intermedio o finale della nave rispetto a quello iniziale.

  5. Cosa accade se il valore della nave varia del 20% o del 40% durante il viaggio?
  6. Se il valore della nave diminuisce del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza rappresenta la somma limite dovuta dall'armatore. Se il valore aumenta del 40%, la differenza costituisce la somma limite da corrispondere al danneggiato.

  7. In quali circostanze l'armatore perde il beneficio della limitazione risarcitoria?
  8. L'armatore perde il beneficio della limitazione risarcitoria in caso di dolo o colpa grave, poiché la somma limite non si applica in presenza di condotte dolose o gravemente colpose.

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