Concetti Chiave
- L'istituto della limitazione risarcitoria riduce gli oneri economici per l'armatore, previsto dal Codice della navigazione e dalla Convenzione di Londra del 1976.
- Il Codice della navigazione permette di limitare il debito dell'armatore al valore della nave, al nolo e ai proventi del viaggio, evitando il pagamento integrale.
- Il valore della nave per il risarcimento è determinato al termine del viaggio; la somma limite è calcolata in base alla variazione di valore rispetto all'inizio del viaggio.
- Se il valore della nave diminuisce del 20%, questo rappresenta la somma limite dovuta; se aumenta del 40%, tale incremento è la somma limite da corrispondere.
- La limitazione risarcitoria non si applica in caso di dolo o colpa grave dell'armatore, annullando il beneficio della somma limite.
Istituto della limitazione risarcitoria
Per incentivare l’impresa di navigazione, il C.n. ha configurato uno strumento volto a ridurre gli oneri economici che possono gravare sull’armatore. Si tratta dell’istituto della limitazione risarcitoria. Essa è prevista sia dal Codice della navigazione sia dalla Convenzione di Londra del 1976, che però si esprimono in maniera nettamente diversa:
L’articolo 275 C.n. consente all’armatore, qualora ricorrano determinati presupposti, di contenere il proprio debito entro i limiti di una determinata somma di denaro.
A proposito del valore considerato, nel caso in cui il passeggero (soggetto danneggiato) chiede il risarcimento una volta che il viaggio è stato concluso, si deve prendere in considerazione il valore che la nave aveva alla fine del viaggio stesso: non possono essere presi in considerazione altri valori.La fine del viaggio rappresenta il termine ultimo otre il quale non si può calcolare un valore diverso. La disciplina a tal proposito è molto complessa: il codice prevede che se il valore intermedio o finale della nave risulta inferiore del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza (20%) rappresenta la somma limite, cioè il corrispettivo dovuto dall’armatore al danneggiato. Se, ad esempio, una nave prima di un viaggio vale 100000 euro e alla fine ne vale 0, l’armatore dovrà al danneggiato 20000 euro.
Il codice stabilisce altresì che, qualora il valore intermedio o finale della nave risulti superiore al 40% rispetto a quello iniziale, la differenza (40%) costituisce la somma limite. In questa seconda ipotesi, dunque, se nel corso del viaggio il valore della nave aumenta del 40%, l’armatore dovrà corrispondere questo importo (40%) al danneggiato.
L’istituto della limitazione risarcitoria opera esclusivamente nel caso in cui non sussistano il dolo oppure la colpa grave dell’armatore: la somma limite è infatti un beneficio che viene perso nel caso in cui ci siano condotte dolose o gravemente colpose da parte di questi.
Domande da interrogazione
- Qual è lo scopo dell'istituto della limitazione risarcitoria?
- Come viene determinata la somma limite secondo l'articolo 275 del Codice della navigazione?
- Cosa accade se il valore della nave varia del 20% o del 40% durante il viaggio?
- In quali circostanze l'armatore perde il beneficio della limitazione risarcitoria?
L'istituto della limitazione risarcitoria è volto a ridurre gli oneri economici che possono gravare sull'armatore, consentendogli di limitare il proprio debito entro una determinata somma di denaro.
La somma limite è determinata in base al valore della nave al momento della richiesta risarcitoria, all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio, e può variare in base al valore intermedio o finale della nave rispetto a quello iniziale.
Se il valore della nave diminuisce del 20% rispetto a quello iniziale, la differenza rappresenta la somma limite dovuta dall'armatore. Se il valore aumenta del 40%, la differenza costituisce la somma limite da corrispondere al danneggiato.
L'armatore perde il beneficio della limitazione risarcitoria in caso di dolo o colpa grave, poiché la somma limite non si applica in presenza di condotte dolose o gravemente colpose.