Concetti Chiave
- Il documento per l'iscrizione del consorzio deve specificare l'oggetto, la denominazione, la durata e i nomi dei consorziati.
- Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, i dirigenti devono redigere la situazione patrimoniale seguendo le norme delle società per azioni.
- Il consorzio crea un fondo patrimoniale autonomo, su cui i creditori possono rivalersi, proteggendo il patrimonio personale dei consorziati.
- I consorziati rispondono solidalmente per obbligazioni assunte dai loro organi, con il debito distribuito tra i consorziati in caso di insolvenza.
- La riforma del 1976 permette ai consorzi di adottare una forma societaria, come S.N.C., S.A.S., S.P.A., per attività commerciali.
Requisiti del documento consortile
Il documento depositato presso l’ufficio del registro delle imprese deve indicare l’oggetto del consorzio, la sua denominazione e durata, il cognome e il nome dei consorziati.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, le persone che dirigono il consorzio devono redigere la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.
Una volta che il consorzio è istituito, viene creato un fondo patrimoniale autonomo. I creditori del consorzio possono soddisfarsi solo su di esso: in nessun caso possono aggredire il patrimonio personale dei consorziati. Per la durata del contratto, questi non possono chiedere la divisione del fondo e i loro creditori personali non possono far valere i propri diritti sul suddetto.
Responsabilità e obbligazioni dei consorziati
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti fra i consorziati, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.
La riforma del 1976 ha consentito ai consorzi di adottare forma societaria. Esso può adottare la struttura di qualsiasi società lucrativa per lo svolgimento di attività commerciale: S.N.C.; S.A.S.; S.P.A.; S.R.L.; società in accomandita per azioni, ecc.