Concetti Chiave
- Il registro delle imprese è gestito dalle camere di commercio provinciali e contiene dati identificativi di imprenditori e imprese.
- Esistono due sezioni nel registro: ordinaria per imprenditori commerciali e speciale per informazioni su imprenditori agricoli e artigiani.
- L'iscrizione al registro rende pubbliche le informazioni aziendali, opponibili a terzi, e può conferire personalità giuridica.
- La mancata registrazione obbligatoria comporta sanzioni amministrative per l'imprenditore inadempiente.
- La sezione ordinaria include imprenditori commerciali non piccoli, società commerciali e consorzi con attività esterna.
In questo appunto viene descritto che cosa sia il registro delle imprese, con schematica analisi di come questo funziona ed è organizzato. Si descrive come necessariamente vi siano delle imprese che debbano iscriversi necessariamente al registro delle imprese per potere operare. Vengono descritte le principali caratteristiche.
Alcuni tipi di imprese devono iscriversi nel registro delle imprese. La registrazione è affidata alle camere di commercio di ogni provincia, l'accesso al registro è pubblico. Il registro delle imprese contiene gli elementi identificativi dell'imprenditore e dell'impresa (nome, cognome, cittadinanza, luogo e data di nascita dell'imprenditore; nome della ditta; oggetto dell'impresa; sede dell'impresa; cognomi e nomi di insintori e procuratori).
Si divide in due sezioni:
- la sezione ordinaria, nella quale devono iscriversi gli imprenditori che si rifanno all'articolo 2195 c/c, di cui fanno parte imprenditori commerciali individuali non piccoli; tutte le società, tranne quelle semplici; i consorzi tra imprenditori con attività esterna; gli imprenditori pubblici;
- la sezione speciale (che ha scopo solo informativo) composta da: società semplici, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprenditori artigiani.
Sezioni del registro delle imprese
Scopo e efficacia della registrazione
Lo scopo della registrazione nel registro delle imprese è quello di rendere note al pubblico informazioni sull'impresa.
L'iscrizione ha una efficacia:
- Dichiarativa (art 2193 c/c): rende opponibile a terzi il contenuto dell'iscrizione. Per gli atti iscritti opera con presunzione assoluta,dato che i terzi sono a conoscenza dell'iscrizione. Per gli atti non iscritti ma con l'obbligo di iscrizione opera con presunzione relativa. Infatti si crede che i terzi non ne siano a conoscenza, anche se l'imprenditore può provare che il terzo ne sia a conoscenza(per esempio, l'imprenditore può aver inviato a terzi raccomandate con ricevute di ritorno indicando l'esistenza dell'impresa. in questo caso l'imprenditore può dimostrare che i terzi sapevano dell'esistenza della sua impresa).
- Costitutiva: con l'iscrizione la proprietà acquisisce la personalità giuridica.
Nel caso in cui l'imprenditore che deve iscriversi obbligatoriamente al registro e non lo fa, andrà incontro a sanzioni amministrative (art 2194 c/c).

Domande da interrogazione
- Quali sono le imprese che devono iscriversi al registro delle imprese?
- Qual è lo scopo della registrazione al registro delle imprese?
- Cosa accade se un imprenditore non si iscrive al registro delle imprese quando obbligato?
Devono iscriversi al registro delle imprese gli imprenditori commerciali individuali non piccoli, tutte le società tranne quelle semplici, i consorzi tra imprenditori con attività esterna e gli imprenditori pubblici.
Lo scopo della registrazione è rendere pubbliche le informazioni sull'impresa, con efficacia dichiarativa e costitutiva, opponibile a terzi e conferendo personalità giuridica.
Se un imprenditore non si iscrive al registro delle imprese quando obbligato, è soggetto a sanzioni amministrative.