Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • La retribuzione lavorativa è regolata dall'articolo 2099 del Codice civile, che delega il calcolo ai contratti collettivi o, in mancanza, al giudice.
  • Accordi interconfederali stabiliscono regole comuni per la retribuzione, spesso con la mediazione del Governo, per i rinnovi dei contratti collettivi di categoria.
  • I contratti collettivi nazionali di categoria fissano i trattamenti minimi ogni tre anni e possono prevedere aumenti retributivi basati sull'IPCA.
  • Contratti collettivi di secondo livello offrono integrazioni retributive locali, ma sono rari nelle PMI italiane, pur introducendo elementi come l'«elemento economico di garanzia».
  • Contratti individuali nel settore privato possono aggiungere superminimi rispettando il divieto di peggioramento, mentre nel pubblico sono vincolati ai contratti collettivi per parità di trattamento.

Le fonti della retribuzione

La retribuzione lavorativa è disciplinata dall’articolo 2099 del Codice civile, il quale demanda il calcolo della retribuzione alle norme corporative, quindi ai contratti collettivi, in alternativa all’accordo fra le parti e, in sua assenza, al giudice secondo equità.
In sostanza, la determinazione della retribuzione è demandata a diverse fonti:
- accordi interconfederali, che dettano le regole comuni sulle modalità di retribuzione. Di solito essi sono stipulati con la partecipazione o la mediazione del Governo al fine di stabilire i criteri generali per i rinnovi dei contratti collettivi di categoria;
- contratti collettivi nazionali di categoria, che ogni tre anni determinano i trattamenti minimi rivolti ai lavoratori di ciascun settore produttivo. Essi possono prevedere degli aumenti retributivi, che però devono tener conto del cosiddetto «IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo)», calcolato senza considerare l’aumento del valore di beni energetici quali petrolio e gas. I CCNL del settore privato possono inoltre prevedere l’aumento automatico della retribuzione in base all’anzianità di servizio del lavoratore (scatti di anzianità). Infine, i CCNL devono calcolare i contributi obbligatori dovuti agli enti previdenziali, in particolare all’INPS;
- contratti collettivi di secondo livello, che prevedono varie tipologie di integrazioni retributive sul piano territoriale, regionale, provinciale e di distretto. In particolare, l’accordo quadro del 2009 ha introdotto nella contrattazione aziendale una voce retributiva aggiuntiva definita «elemento economico di garanzia». La contrattazione di secondo livello, però, non è presente in tutte le aree e realtà imprenditoriali, ed è rara, soprattutto, in quelle medie e piccole imprese che rappresentano la maggioranza delle imprese italiane;
- contratti individuali, che nel lavoro privato possono introdurre trattamenti retributivi integrativi (detti «superminimi») rispettando il divieto di derogabilità in peius, mentre in quello pubblico sono considerati nulli per via della parità di trattamento dei lavoratori imposta ex art. 97 Cost. Nel lavoro pubblico, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fonti principali che determinano la retribuzione lavorativa in Italia?
  2. La retribuzione lavorativa è determinata da accordi interconfederali, contratti collettivi nazionali di categoria, contratti collettivi di secondo livello e contratti individuali, come specificato dall'articolo 2099 del Codice civile.

  3. Come vengono stabiliti gli aumenti retributivi nei contratti collettivi nazionali di categoria?
  4. Gli aumenti retributivi nei contratti collettivi nazionali di categoria devono tenere conto dell'IPCA, escludendo l'aumento dei beni energetici, e possono includere scatti di anzianità e contributi obbligatori per gli enti previdenziali.

  5. Qual è la differenza tra contratti collettivi di secondo livello e contratti individuali nel settore privato?
  6. I contratti collettivi di secondo livello offrono integrazioni retributive a livello territoriale, mentre i contratti individuali possono introdurre superminimi, rispettando il divieto di derogabilità in peius.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community