Concetti Chiave
- Un contratto è invalido se contrasta con norme imperative, risultando nullo o annullabile a seconda del tipo di violazione.
- La nullità si verifica quando un contratto viola norme imperative, manca di requisiti essenziali o presenta illiceità nella causa, oggetto o motivi.
- L'annullabilità si applica in caso di incapacità delle parti o vizi del consenso come errore, dolo o violenza morale.
- Il contratto nullo non produce effetti legali, mentre quello annullabile può avere effetti fino alla dichiarazione di annullamento.
- Effetti e validità dei contratti possono dipendere da clausole accidentali come termini e condizioni, che influenzano la loro efficacia.
Il contratto è invalido solo quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. Ma l'invalidità può essere di due specie: il contratto che contrasta con norme imperative può essere nullo oppure annullabile.
Sono norme imperative le norme non derogabili per volontà delle parti, e si contrappongono alle norme dispositive, che ammettono una diversa volontà delle parti, contengono ad esempio l'inciso “salva diversa volontà delle parti”.
– la nullità – (tutte e due: vizi genetici del contratto: dipendono da un qualcosa che si verifica al momento della conclusione; c'è un vizio nel momento in cui il contratto viene concluso; una difformità, una violazione di una norma).
Art. 1418 Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art 1418 – il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Una norma imperativa è una norma che non ammette una diversa volontà delle parti, le parti non possono decidere di disattivare, derogare. Non in tutti i casi dalla violazione di una norma imperativa deriva la nullità. Potrebbe succedere che la violazione di una determinata norma imperativa sia assistita da una sanzione differente.
Parlando degli elementi del contratto, quando può mancare l'accordo? Ad esempio se durante un'asta mi alza la mano con la forza: questo contratto è nullo perché manca l'accordo; è un caso di violenza fisica. La causa – il contratto di assicurazione per un rischio che non c'è più. L'oggetto – è difficile che manchi, ma potrebbe essere carente di uno dei requisiti del 1346; anche in questo caso il contratto è nullo. La forma - il contratto non riveste la forma richiesta dalla legge al fine di validità – allora è nullo.
Il contratto è nullo per illiceità della causa, illiceità dell'oggetto, illiceità del motivo. Questi tre elementi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
• L'illiceità dell'oggetto – l'oggetto è illecito quando la cosa dedotta oin contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (es vendita di cose rubate).
• L'illiceità della causa – Art 1343 – la causa come il legame tra le due prestazioni, la funzione del contratto. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
• L'illiceità del motivo – Art 1345 – Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe. Parlando di motivo comune, vuol dire che c'è una condivisione. Generalmente il motivo è irrilevante, ma quando è illecito, esclusivo e comune a entrambe le parti fa sì che un contratto sia nullo. Ad esempio noleggiare una nave per esercitare con essa attività di contrabbando.
Cosa succede se il contratto è nullo? Lo vediamo sotto tre aspetti:
1. gli effetti – sono zero, il contratto nullo non produce effetti, ma produce apparenza. C'è un'apparenza giuridica perché ad esempio i soldi li ho pagati e ho diritto di averli indietro. Quando la nullità viene dichiarata si torna al punto di partenza.
2. chi può far valere il vizio – Art 1421 – può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse, e può essere rilevata d'ufficio – soggetti terzi che siano indirettamente pregiudicati da quel contratto (un mio creditore ad esempio).
3. quando – il termine entro il quale far valere il vizio – sempre – art 1422 – l'azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione.
Art. 1421 Legittimazione all'azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Art. 1422 Imprescrittibilità dell'azione di nullità
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione (1158 e seguenti) e della prescrizione delle azioni di ripetizione (2934 e seguenti).
– l'annullabilità - è una sanzione di carattere speciale – dipende da un vizio genetico. Si verifica in due casi:
1. in caso di incapacità – incapacità di contrattare di una delle parti. L'incapacità può essere legale (d'agire) o naturale (L'incapacità di intendere di volere dipendente da cause transeunti, passeggere – soggetto a effetti di droga o alcolici). L'incapacità legale è causa di annullabilità del contratto in quanto tale. Art 428 – l'annullamento dipende anche dalla mala fede – so che quel soggetto non è in grado di badare ai suoi interessi. L'incapacità naturale determina l'annullabilità solo quando la controparte se n'è approfittata. Il grave pregiudizio per l'incapace è sufficiente per l'annullamento degli atti unilaterali; ma per il contratto oltre a questo occorre provare anche la mala fede dell'altro contraente.
2. in caso di vizi del consenso – un consenso c'è, ma è un consenso viziato;ci sono tre casi: errore (motivo e ostativo), dolo, violenza:
• l'errore – sono caduto in errore. Può essere distinto in due forme:
→ errore motivo : riguarda la realtà sottostante al contratto. È una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che non avrebbe dichiarato; deve essere un errore essenziale, ossia un errore che se non si fosse verificato il contraente non avrebbe concluso in contratto. L'errore può cadere: sulla natura o sull'oggetto del contratto, sull'identità dell'oggetto, sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente, sui motivi del contratto (quando ho una conoscenza erronea di una norma di legge).
→ errore ostativo : riguarda la trasmissione della volontà – l'addetto delle poste nel telegrafare una proposta contrattuale, aggiunge o toglie uno zero.
Art1428 - L'errore deve essere essenziale e riconoscibile: non qualsiasi errore abilita a richiedere l'annullamento del contratto, ma solo questi due casi. Art 1429 – la natura del contratto – che tipo di contratto concludo (ad esempio di affitto o di compravendita). Art 1431 – l'errore deve essere riconoscibile – quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
• il dolo - sono stato ingannato – è un errore indotto, imbroglio. Art 1439 – dolo=raggiro. Art 1440. Il dolo può essere: determinante (quello che determina il consenso dell'altra parte, non influisce sulle condizioni alle quali si contratta; è causa di annullamento del contratto) e incidente (non è causa di annullamento del contratto; il contratto sarebbe stato concluso comunque, ma in condizioni diverse, e avviene il risarcimento dei danni). Dolus bonus – le esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria abilità professionale (es: questa stoffa è indistruttibile) – non è causa di annullabilità.
• la violenza – sono stato minacciato con la violenza – è una violenza morale, è una minaccia (è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà), non va confusa con la violenza FISICA, perché la violenza fisica è causa di assenza del consenso, e quindi di nullità. Questa è causa di consenso deviato. Art 1435 – la violenza deve essere di tal natura dal far impressione su una persona sensata di rischiare di subire un male ingiusto e notevole. Art 1437 – il solo timore riverenziale non è causa dell'annullamento del contratto.
Nel caso dell'annullabilità gli effetti si producono ma vengono meno quando l'annullabilità viene dichiarata retro attivamente con una disciplina diversa da quella della nullità. Può farla valere solo la parte lesa – la parte nel cui interesse la nullità è stabilita. Il termine è un termine di 5 anni. Passati questi 5 anni il vizio diventa irrilevante. Il contratto di cui non si è chiesto l'annullamento in quei 5 anni resterà fermo.
Il dolo è più diffuso della violenza.
L'invalidità – inefficacia
Il contratto nullo non produce effetti, mentre il contratto annullato può produrre effetti, fino a che non venga annullato. Il contratto invalido è anche inefficace.
Le cause di inefficacia che agiscono nel tempo:
– cause di inefficacia iniziale – all'inizio non è efficace, ma poi lo è.
– cause di inefficacia sopraggiunta – tolgono effetti ad un contratto inizialmente efficace.
Distinzione tra i contratti a seconda degli effetti che esplicano:
– effetti reali – trasferiscono la proprietà o un altro diritto reale. Ad esempio la compra-vendita – per effetto della compra-vendita divento proprietario
– effetti obbligatori – dai quali derivano solo delle obbligazioni, non il trasferimento della proprietà di un bene. Ad esempio la locazione – diritto di abitare in un immobile/diritto di ricevere il canone. Non c'è trasferimento di beni.
>> [da non confondere con] Modalità di conclusione del contratto (il momento in cui il contratto nasce, è idoneo a produrre i suoi effetti), abbiamo contratti:
– reali – i contratti per la cui conclusione è necessaria la consegna. Ad esempio il mutuo.
– consensuali – un contratto che si perfeziona con lo scambio del consenso. Ad esempio quando compro un prodotto che mi deve essere ancora consegnato , divento proprietario al momento dello scambio del consenso, non del ricevimento della cosa.
Gli effetti possono essere anche oggetto di alcune clausole – elementi accidentali – elementi che possono o meno esistere e non ci sono conseguenze negative se non esistono. Vanno contrapposti agli elementi essenziali che nel caso in cui mancano il contratto non è valido. Gli elementi accidentali sono due:
– il termine – ad esempio quando prendo casa al mare per due settimane. È un momento temporale che si verificherà sicuramente, tendenzialmente già fissato, dal quale dipende il venir meno dell'efficacia del contratto. Il termine è qualcosa di certo.
– la condizione – è un avvenimento di un evento futuro e incerto dal quale dipende l'esplicarsi dell'efficacia del contratto. Questa condizione si chiama sospensiva, perché si sospendono gli effetti del contratto fino al verificarsi dell'avvenimento. Art 1353. la condizione si chiama risolutiva quando al verificarsi degli avvenimenti gli effetti vengono meno.
Art 1360 – Retroattività della condizione. Le eccezioni dipendono dalla volontà dei contraenti e dalla natura del rapporto. Ad esempio per un contratto di affitta non si può tornare indietro, ma nel caso del contratto di vendita, salvo specificazioni, può essere reversibile.
Art 1354 – Condizioni illecite o impossibili
– l'evento dedotto in condizione è illecito – ad esempio diventi proprietario se uccidi tizio
– l'evento dedotto in condizione è impossibile – è posta una condizione sospensiva o risolutiva contraria a ordine pubblico, norme imperative, buon costume.
In tutti e due i casi il contratto diventa nullo. Se la condizione è impossibile risolutiva, ossia non si può verificare – il contratto non si risolverà mai, e come se non fosse scritta. Il contratto esplica effetto e continuerà ad esplicarlo. Se la condizione è sospensiva e impossibile – il legislatore ragiona come se fosse illecita – rende nullo il contratto.
Art 1355 – Condizione meramente potestativa – condizione sospensiva in cui non c'è un evento, ma c'è la sola volontà dell'alienante. Anche questo contratto è nullo, perché non tutela nessun interesse, tutela semplicemente l'arbitrio del venditore. Se la condizione fosse risolutiva, è come dire che ci si riserva il diritto di recesso, e in questo caso il contratto è valido.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra nullità e annullabilità di un contratto?
- Quando un contratto è considerato nullo?
- Chi può far valere la nullità di un contratto e in che termini?
- Quali sono i vizi del consenso che possono portare all'annullabilità di un contratto?
- Quali sono le cause di inefficacia di un contratto?
La nullità è una sanzione di carattere generale che si applica quando un contratto è contrario a norme imperative, mentre l'annullabilità è una sanzione di carattere speciale che si verifica in caso di incapacità o vizi del consenso.
Un contratto è considerato nullo quando è contrario a norme imperative, manca uno dei requisiti essenziali, o presenta illiceità nella causa, nell'oggetto o nei motivi.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione di nullità è imprescrittibile, salvo gli effetti dell'usucapione.
I vizi del consenso che possono portare all'annullabilità di un contratto includono l'errore, il dolo e la violenza morale.
Le cause di inefficacia di un contratto possono essere iniziali, quando il contratto non è efficace all'inizio ma lo diventa successivamente, o sopraggiunte, quando un contratto inizialmente efficace perde i suoi effetti.