Concetti Chiave
- Le intese limitative della concorrenza sono regolate dalla legge 287 del 1990 e coinvolgono accordi tra imprese e deliberazioni di consorzi.
- Le intese che limitano significativamente la concorrenza nel mercato nazionale o in parte di esso sono vietate e considerate nulle.
- Gli strumenti anticoncorrenziali si dividono in accordi, anche non vincolanti legalmente, e pratiche concordate che sostituiscono la competizione con la collaborazione.
- Intese che causano svantaggi significativi ai consumatori o peggiorano l'attività di mercato sono rigorosamente vietate dalla legge.
- Un esempio di intesa vietata è quella che applica trattamenti diversi a prestazioni equivalenti, creando ingiustificati svantaggi nella concorrenza.
Definizione e disciplina delle intese
Le intese limitative della concorrenza sono disciplinate dalla legge 287 del 1990.
Sono considerati intese gli accordi adottati tra imprese e le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari.
Le intese fra imprese sono vietate se impediscono o restringono in maniera significativa il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. È vietata, ad esempio, l’intesa che applica trattamenti diversi a prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Distinzione tra accordi e pratiche
Fra gli strumenti anticoncorrenziali bisogna distinguere gli accordi dalle pratiche concordate. Gli accordi sono le convenzioni fra imprese, anche se adottate in forma giuridicamente non vincolante (ad esempio tramite manifestazioni di reciproca volontà non concretizzate in un contratto).
Le pratiche concordate, invece, sono le forme di coordinamento che mirano a sostituire la collaborazione fra due o più imprese alla competizione tra le stesse.
Vi sono delle ipotesi in cui la stipulazione di intese è rigorosamente vietata dalla legge: è questo il caso in cui esse apportino svantaggi consistenti e rilevanti per i consumatori oppure cambiamenti in peius all’attività di mercato non solo sul piano locale, ma anche su quello nazionale.