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Concetti Chiave

  • L'interdizione legale è una conseguenza automatica della condanna, distinta dalla protezione giudiziale per soggetti incapaci.
  • Limita la capacità di agire dell'interdetto legale solo nel campo patrimoniale, senza intaccare la sfera personale.
  • Gli atti compiuti fuori dalle prescrizioni legislative possono essere annullati da chiunque abbia interesse, evidenziando la natura sanzionatoria.
  • L'annullabilità assoluta degli atti rende precaria la posizione dell'incapace, limitando la sua capacità di agire negli affari personali.
  • L'interdizione legale non è una misura protettiva, ma una pena accessoria correlata alla condanna principale.

L'interdizione legale

L’interdizione, in tal caso, viene definita legale in quanto costituisce un effetto che discende automaticamente dalla sentenza di condanna. L’interdizione legale differisce da quella giudiziale, innanzitutto, per quanto riguarda il fondamento. Essa non è una forma di protezione predisposta in favore di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, bensì una pena accessoria rispetto alla condanna principale. Si spiega, per tanto, anche la consistente differenza tra interdizione legale e interdizione giudiziale dal punto di vista delle conseguenze.

L’interdetto legale subisce, sotto il profilo della capacità di agire, limitazioni analoghe a quelle dell’interdetto giudiziale, con la significativa particolarità che tali limitazioni attengono solo alla sfera patrimoniale e non quella personale del condannato. Dunque, egli potrà disporre dei suoi beni e dei suoi diritti solo con le forme abilitative richieste dalla legge per “l’amministrazione dei beni dell’interdetto giudiziale”, tuttavia egli risulterà ammesso a compiere liberamente gli atti di natura personale (matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, testamento).

La peculiarità dell’interdizione legale può essere colta soprattutto sotto il profilo della sanzione che colpisce gli atti compiuti dell’interdetto al di fuori delle forme abilitative prescritte: tali atti sono annullabili e tale annullamento può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse (Art.1441). A tal riguardo, si parla di annullabilità assoluta, come ipotesi che si contrappone a quella relativa, la quale può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge.

Ciò è da cogliere proprio nel carattere sanzionatorio e non protettivo dell’interdizione legale. Il carattere assoluto Dell’annullabilità costituisce un connotato che rende del tutto precario per l’incapace lo stato in cui versano gli atti da lui conclusi senza l’osservanza delle prescrizioni circa la sua rappresentanza.
Potendo questi ultimi essere impugnati da chiunque vi abbia interesse, all’incapace e, in sostanza, inibito di operare convenientemente negli affari di persona.

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