Concetti Chiave
- Le deliberazioni consorziali che limitano la concorrenza sono vietate se formano enti per eludere il divieto di intese.
- Un'intesa è considerata illecita quando ha un oggetto anticoncorrenziale o potenzialmente tale.
- Le intese possono essere derogate se migliorano le condizioni di mercato e beneficiano i consumatori, previa autorizzazione temporanea dell'AGCM.
- È vietato abusare di una posizione dominante nel mercato, con il divieto focalizzato sull'abuso piuttosto che sulla posizione stessa.
- La legge proibisce prezzi iniqui e limitazioni che danneggiano lo sviluppo e il progresso a scapito dei consumatori.
Deliberazioni consorziali
Le deliberazioni adottate da consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari possono creare prassi limitative della concorrenza, ma sono vietate se costituiscono enti con l’intento di sottrarsi al divieto di intese.
L’intesa è sempre illecita quando il suo oggetto è anticoncorrenziale o anche solo astrattamente idoneo a rivelarsi tale.
Il divieto di concludere intese è derogabile qualora esse apportino miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato e, quindi, se la loro stipulazione implica un sostanziale beneficio per i consumatori.
È inoltre vietato a due o più imprese di stipulare un’intesa al fine di abusare di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Il divieto, dunque, non riguarda il verificarsi della posizione dominante, bensì il suo abuso: abusare significa tenere comportamenti imprenditoriali volti a limitare la concorrenza sul mercato o di ostacolare il suo sviluppo. L’abuso è valutato in concreto: non contano le intenzioni dell’imprenditore, bensì le conseguenze pratiche del suo comportamento.
È vietata anche l’imposizione di prezzi iniqui ed eccessivamente gravosi, nonché la limitazione dello sviluppo e del progresso a danno dei consumatori.