alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Le deliberazioni consorziali che limitano la concorrenza sono vietate se formano enti per eludere il divieto di intese.
  • Un'intesa è considerata illecita quando ha un oggetto anticoncorrenziale o potenzialmente tale.
  • Le intese possono essere derogate se migliorano le condizioni di mercato e beneficiano i consumatori, previa autorizzazione temporanea dell'AGCM.
  • È vietato abusare di una posizione dominante nel mercato, con il divieto focalizzato sull'abuso piuttosto che sulla posizione stessa.
  • La legge proibisce prezzi iniqui e limitazioni che danneggiano lo sviluppo e il progresso a scapito dei consumatori.

Indice

  1. Prassi limitative della concorrenza
  2. Deroghe al divieto di intese
  3. Abuso di posizione dominante

Prassi limitative della concorrenza

Le deliberazioni adottate da consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari possono creare prassi limitative della concorrenza, ma sono vietate se costituiscono enti con l’intento di sottrarsi al divieto di intese.

L’intesa è sempre illecita quando il suo oggetto è anticoncorrenziale o anche solo astrattamente idoneo a rivelarsi tale.

Deroghe al divieto di intese

Il divieto di concludere intese è derogabile qualora esse apportino miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato e, quindi, se la loro stipulazione implica un sostanziale beneficio per i consumatori. La deroga deve essere autorizzata dall’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM): la concessione avviene su richiesta ed è temporanea; l’AGCM può sempre revocarla.

Abuso di posizione dominante

È inoltre vietato a due o più imprese di stipulare un’intesa al fine di abusare di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Il divieto, dunque, non riguarda il verificarsi della posizione dominante, bensì il suo abuso: abusare significa tenere comportamenti imprenditoriali volti a limitare la concorrenza sul mercato o di ostacolare il suo sviluppo. L’abuso è valutato in concreto: non contano le intenzioni dell’imprenditore, bensì le conseguenze pratiche del suo comportamento.

È vietata anche l’imposizione di prezzi iniqui ed eccessivamente gravosi, nonché la limitazione dello sviluppo e del progresso a danno dei consumatori.

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