Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Il legislatore ha rafforzato il ruolo dei contratti collettivi, legando benefici aziendali all'applicazione di tali contratti, senza obbligare l'adesione sindacale.
  • Le agevolazioni previste non violano l'articolo 39 della Costituzione, in quanto non impongono obblighi diretti alle imprese.
  • La Corte costituzionale ha stabilito che, durante le crisi aziendali, i datori di lavoro devono avviare un confronto sindacale per poter utilizzare strumenti di gestione della crisi.
  • I contratti collettivi stipulati in sede di confronto durante le crisi hanno un'efficacia erga omnes, applicabile a tutti i dipendenti, indipendentemente dall'adesione sindacale.
  • La Corte ha chiarito che questi contratti collettivi, non essendo di natura economico-normativa, regolano esclusivamente la gestione delle crisi aziendali.

Intervento legislativo in materia di contrattazione collettiva

Le soluzioni giurisprudenziali previste al fine di estendere l’efficacia dei contratti collettivi sono state rafforzate e consolidate tramite l’intervento del legislatore, il quale ha previsto che l’erogazione di determinati benefici deve essere accompagnata dall’onere dell’impresa di applicare il contenuto dei contratti Le leggi sopraindicate prevedono agevolazioni di diverso tipo: esse non violano l’art.

39 Cost.; infatti non impongono alle imprese che ne vogliono beneficiare di aderire alle associazioni sindacali, ma si limitano a indurre gli imprenditori ad attenersi al suddetto onere. Non si tratta quindi di un obbligo diretto, bensì di un mero incentivo.

La Corte costituzionale ha offerto un indirizzo interpretativo in materia di contrattazione collettiva, consolidato dalla sentenza 268/1994. Essa riguarda i contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro nel corso delle procedure di crisi (cassa integrazione guadagni, licenziamento collettivo, ecc.): gli strumenti di gestione della crisi possono essere utilizzati dal datore solo se egli, preventivamente, attiva una procedura sindacale. Il datore, in sostanza, deve convocare un tavolo di confronto con le associazioni sindacali al fine di discutere le ragioni legate allo scoppio della crisi e, nella stessa sede, si scelgono i lavoratori da licenziare. Il confronto può concludersi con la stipulazione di un contratto collettivo; se le parti non si accordano sulle misure alternative rispetto al licenziamento o sui criteri di scelta dei lavoratori da estromettere, tuttavia, viene firmato un documento di mancato accordo.
La Corte costituzionale si è soffermata sull’efficacia di cui gode il contratto collettivo stipulato in sede di confronto: essa ha ritenuto che si tratta di un’efficacia generalizzata, dunque erga omnes, valida nei confronti di tutte le componenti aziendali, a prescindere dalla loro adesione alle associazioni sindacali che hanno preso parte alla stipulazione. La Corte, infatti, ha analizzato gli accordi frutto del confronto: si tratta di documenti di gestione volti a regolare la situazione di crisi aziendale; il loro contenuto non è economico-normativo, per questo può essere applicato nei confronti di tutti i dipendenti dell’impresa.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'obiettivo principale dell'intervento legislativo in materia di contrattazione collettiva?
  2. L'intervento legislativo mira a rafforzare e consolidare l'efficacia dei contratti collettivi, prevedendo che l'erogazione di determinati benefici sia accompagnata dall'onere per l'impresa di applicare il contenuto dei contratti, senza imporre l'adesione alle associazioni sindacali.

  3. Qual è il ruolo della Corte costituzionale nella contrattazione collettiva durante le procedure di crisi?
  4. La Corte costituzionale ha stabilito che i contratti collettivi stipulati durante le procedure di crisi hanno un'efficacia generalizzata, valida per tutte le componenti aziendali, indipendentemente dalla loro adesione alle associazioni sindacali, e devono essere preceduti da una procedura sindacale.

  5. Come si conclude il confronto tra datore di lavoro e associazioni sindacali in caso di mancato accordo?
  6. Se le parti non si accordano sulle misure alternative al licenziamento o sui criteri di scelta dei lavoratori da estromettere, il confronto si conclude con la firma di un documento di mancato accordo.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community