Concetti Chiave
- Le forme anomale di astensione dal lavoro, inizialmente considerate inadempimenti parziali, sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione come forme di sciopero, sebbene illegittime.
- Il picchettaggio è considerato legittimo se usato con fini persuasivi, mentre l'uso di violenza fa decadere la sua legittimità e può configurare il reato di violenza privata.
- L'occupazione dell'azienda è lecita solo se avviene durante uno sciopero, evitando il turbamento dell'attività lavorativa, altrimenti è punibile secondo l'art. 508 del Codice penale.
- Lo sciopero bianco consiste nella presenza continua degli scioperanti in azienda per impedire l'utilizzo di crumiri, ostacolando la produzione.
- Forme di lotta come il picchettaggio e l'occupazione si distinguono dallo sciopero, con specifiche condizioni di legittimità e illiceità.
Evoluzione della definizione di sciopero
In passato, le forme anomale di astensione dal lavoro erano considerate inadempimenti parziali della prestazione di lavoro, dunque non propriamente fattispecie di sciopero. Tramite la sentenza 711/1980, però, la Corte di Cassazione ha considerato questi inadempimenti come forme di sciopero, peraltro illegittime. Infine, nella nozione di sciopero non rientrano alcune forme di lotta, come ad esempio il picchettaggio. Esso consiste in un raggruppamento di lavoratori scioperanti, i quali stazionano vicino o di fronte ai cancelli dell’azienda per disturbare o bloccare l’ingresso dei crumiri.
Legittimità del picchettaggio
Il picchettaggio è legittimo se ha fini meramente persuasivi; invece, se è svolto con modalità violente la sua legittimità viene meno.In caso di minacce o percorse ai crumiri può configurarsi il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).
L’ultima tipologia di lotta distinta dallo sciopero è l’occupazione dell’azienda, alla quale i lavoratori ricorrono in casi particolarmente gravi, ad esempio la minaccia di cessazione dell’attività. Se l’occupazione avviene nel corso di uno sciopero, cioè quando l’attività dell’azienda è già sospesa, è considerata lecita perché non si verifica alcun turbamento dello svolgimento del lavoro. Viceversa, quando l’occupazione è proclamata dolosamente per disturbare la regolare esecuzione lavorativa, l’art. 508 del Codice penale ne sancisce l’illiceità.
Può dar luogo a occupazione anche lo sciopero bianco: in questo caso gli scioperanti permangono in azienda per l’intera giornata lavorativa e persino di notte per impedire al datore di utilizzare i crumiri per assicurare la produzione.