Concetti Chiave
- In Francia, la Corte di Cassazione ha inquadrato i ciclofattorini come lavoratori subordinati, sottolineando i poteri direttivi, di controllo e disciplinari delle piattaforme.
- La piattaforma francese può localizzare i lavoratori in tempo reale e contabilizzare i chilometri percorsi, esercitando un controllo simile a quello di un datore di lavoro tradizionale.
- Il sistema di bonus-malus francese incentiva la disponibilità del lavoratore, influenzando il suo livello di professionalità e attendibilità.
- In Portogallo, una legge del 2018 ha inquadrato le attività di trasporto tramite piattaforme digitali, come Uber, nell'ambito della subordinazione lavorativa.
- La legge portoghese presuppone un contratto di lavoro subordinato quando il datore definisce unilateralmente orario, modalità di lavoro e retribuzione.
Inquadramento giuridico dei ciclofattorini in Francia e Portogallo
Fra i Paesi europei, quelli che si sono espressi più di recente sul lavoro mediato tramite piattaforme digitali sono stati Francia e Portogallo.
In Francia, il 4 marzo del 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito un indirizzo già adottato nel 2018. La Corte di cassazione francese sottolinea il fatto che il lavoratore digitale è sottoposto, oltre che al potere direttivo della piattaforma, anche al poter di controllo della piattaforma e al potere disciplinare.
Per questo motivo, la Corte di cassazione francese è riuscita a ricondurre l’inquadramento giuridico dei ciclofattorini alla disciplina della subordinazione.
In Portogallo, invece, una legge del 2018 ha disciplinato l’attività di trasporto individuale realizzata tramite il servizio Uber. La legge portoghese ha ricondotto l’attività di trasporto individuale tramite piattaforma digitale all’ambito della subordinazione. La legge del 2018 ha stabilito, all’art. 10.10, che al contratto concluso tra il lavoratore e la piattaforma si deve applicare l’articolo 12 del Codice del lavoro portoghese. Esso stabilisce che « si presume l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato quando sussistono alcune caratteristiche tipiche della prestazione. In particolare, esse attengono al caso in cui il datore di lavoro abbia predeterminato in modo unilaterale l’orario di lavoro, l modalità di esecuzione della prestazione e, soprattutto, la retribuzione».