Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Incompatibilità ed ineleggibilità si riferiscono a situazioni in cui un candidato non può ricoprire determinate cariche politiche senza rinunciare ad altre.
  • I casi di ineleggibilità sono dettagliati nel d.p.r. 361/1957 e includono diverse figure come presidenti di provincia, sindaci di grandi città e funzionari di stato.
  • I magistrati devono essere in aspettativa per candidarsi e non possono tornare a lavorare dove si sono candidati nei sei mesi precedenti.
  • La Corte costituzionale ha giudicato illegittima la prassi del cumulo dei mandati in casi di ineleggibilità sopravvenuta.
  • L'incandidabilità, introdotta inizialmente per elezioni regionali e amministrative, è stata estesa alle elezioni parlamentari con la legge Severino.

Ineleggibilità e incompatibilità

Nell’ambito di un’elezione politica, gli erigendi possono risultare incompatibili o ineleggibili. Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto a optare per una delle due cariche.
I casi di ineleggibilità sono contenuti nel d.p.r. 361/1957. Fra gli ineleggibili (a meno che non abbiano cessato dalle funzioni non oltre 6 mesi prima della scadenza della legislatura o entro 7 giorni dallo scioglimento anticipato): presidenti di provincia, sindaci di comuni oltre i 20.000 abitanti, capo e vicecapo della Polizia di Stato, capi di gabinetto di ministri, prefetti e viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo Stato o forniscono servizi o beni oppure ancora hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti, rappresentanti e amministratori di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto, nonché i relativi consulenti legali (esclusi però i dirigenti di cooperative).

I magistrati non possono essere eletti a meno che non si trovino in aspettativa (non esercitando dunque le funzioni) e comunque mai dove queste funzioni hanno esercitato nei 6 mesi prima della candidatura (anche se non eletti, non possono poi tornare a esercitarle dove furono candidati). Come si vede da questi cenni, si tratta di una disciplina complessa, in larga parte antiquata e pensata per un contesto diverso dall’attuale.
Qualora sia accertata una causa di ineleggibilità, essa comporta l’annullamento dell’elezione (sul quale decide ciascuna camera. La Corte costituzionale (sent. 277/2011) è intervenuta dichiarando illegittima la prassi parlamentare di consentire il cumulo dei mandati per i casi di ineleggibilità sopravvenuta (ad es. per il deputato o senatore eletto sindaco di comune oltre i 20.000 abitanti).
Cosa diversa è invece l’incandidabilità. Non espressamente prevista dalla Costituzione, è stata originariamente introdotta per le elezioni regionali e amministrative (a partire dalla l. 55/1990) ed è stata poi estesa alle elezioni parlamentari dal d.lgs. 235/2012 (legge Severino).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali cause di ineleggibilità secondo il d.p.r. 361/1957?
  2. Le principali cause di ineleggibilità includono cariche come presidenti di provincia, sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, capi e vicecapi della Polizia di Stato, prefetti, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, e rappresentanti di società che realizzano opere per lo Stato o ricevono concessioni di notevole valore economico.

  3. Cosa accade se viene accertata una causa di ineleggibilità?
  4. Se viene accertata una causa di ineleggibilità, l'elezione viene annullata, e la decisione spetta a ciascuna camera. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la prassi di consentire il cumulo dei mandati in caso di ineleggibilità sopravvenuta.

  5. Qual è la differenza tra ineleggibilità e incandidabilità?
  6. L'ineleggibilità riguarda l'annullamento dell'elezione per chi ricopre determinate cariche, mentre l'incandidabilità, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta per le elezioni regionali e amministrative e poi estesa alle elezioni parlamentari dalla legge Severino.

Domande e risposte

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