Concetti Chiave
- Incompatibilità ed ineleggibilità si riferiscono a situazioni in cui un candidato non può ricoprire determinate cariche politiche senza rinunciare ad altre.
- I casi di ineleggibilità sono dettagliati nel d.p.r. 361/1957 e includono diverse figure come presidenti di provincia, sindaci di grandi città e funzionari di stato.
- I magistrati devono essere in aspettativa per candidarsi e non possono tornare a lavorare dove si sono candidati nei sei mesi precedenti.
- La Corte costituzionale ha giudicato illegittima la prassi del cumulo dei mandati in casi di ineleggibilità sopravvenuta.
- L'incandidabilità, introdotta inizialmente per elezioni regionali e amministrative, è stata estesa alle elezioni parlamentari con la legge Severino.
Ineleggibilità e incompatibilità
Nell’ambito di un’elezione politica, gli erigendi possono risultare incompatibili o ineleggibili. Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto a optare per una delle due cariche.
I casi di ineleggibilità sono contenuti nel d.p.r. 361/1957. Fra gli ineleggibili (a meno che non abbiano cessato dalle funzioni non oltre 6 mesi prima della scadenza della legislatura o entro 7 giorni dallo scioglimento anticipato): presidenti di provincia, sindaci di comuni oltre i 20.000 abitanti, capo e vicecapo della Polizia di Stato, capi di gabinetto di ministri, prefetti e viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo Stato o forniscono servizi o beni oppure ancora hanno ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti, rappresentanti e amministratori di società sussidiate dallo Stato e volte al profitto, nonché i relativi consulenti legali (esclusi però i dirigenti di cooperative).
Qualora sia accertata una causa di ineleggibilità, essa comporta l’annullamento dell’elezione (sul quale decide ciascuna camera. La Corte costituzionale (sent. 277/2011) è intervenuta dichiarando illegittima la prassi parlamentare di consentire il cumulo dei mandati per i casi di ineleggibilità sopravvenuta (ad es. per il deputato o senatore eletto sindaco di comune oltre i 20.000 abitanti).
Cosa diversa è invece l’incandidabilità. Non espressamente prevista dalla Costituzione, è stata originariamente introdotta per le elezioni regionali e amministrative (a partire dalla l. 55/1990) ed è stata poi estesa alle elezioni parlamentari dal d.lgs. 235/2012 (legge Severino).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali cause di ineleggibilità secondo il d.p.r. 361/1957?
- Cosa accade se viene accertata una causa di ineleggibilità?
- Qual è la differenza tra ineleggibilità e incandidabilità?
Le principali cause di ineleggibilità includono cariche come presidenti di provincia, sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti, capi e vicecapi della Polizia di Stato, prefetti, ufficiali superiori delle Forze armate, diplomatici, e rappresentanti di società che realizzano opere per lo Stato o ricevono concessioni di notevole valore economico.
Se viene accertata una causa di ineleggibilità, l'elezione viene annullata, e la decisione spetta a ciascuna camera. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la prassi di consentire il cumulo dei mandati in caso di ineleggibilità sopravvenuta.
L'ineleggibilità riguarda l'annullamento dell'elezione per chi ricopre determinate cariche, mentre l'incandidabilità, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta per le elezioni regionali e amministrative e poi estesa alle elezioni parlamentari dalla legge Severino.