Concetti Chiave
- Il protocollo del 1993 introduceva l'indennità di vacanza contrattuale per incentivare il rinnovo tempestivo dei CCNL, prevedendo aumenti salariali se le trattative si prolungavano oltre 3 o 6 mesi.
- Una clausola di tregua sindacale vietava azioni dirette come scioperi nei tre mesi prima e uno dopo la scadenza del contratto, con sanzioni in caso di violazione.
- Modifiche nel 2009 e 2011 hanno sostituito l'indennità di vacanza contrattuale con una copertura economica aleatoria e permesso di presentare proposte di rinnovo del CCNL fino a 6 mesi prima della scadenza.
- I CCNL influenzano i contratti individuali di lavoro, e durante il periodo di vacanza contrattuale possono sorgere problemi retributivi a causa dell'assenza di un contratto rinnovato.
- La giurisprudenza consente una retribuzione inferiore durante la vacanza contrattuale, purché sia garantito un trattamento economico proporzionato e sufficiente secondo l'articolo 36 della Costituzione.
Indennità di vacanza contrattuale
Secondo il protocollo del 1993, tre mesi prima della scadenza del CCNL le parti sociali dovevano incontrarsi per avviare le trattative volte al rinnovo del contratto. Per evitare che le trattative durassero troppo, il protocollo aveva previsto un apposito istituto: l’indennità di vacanza contrattuale. Essa comportava un aumento della retribuzione. Se Il termine vacanza indicava la vacatio tra la scadenza e il rinnovo: se questa si prolungava oltre 3 mesi, l’aumento era pari al 30% del tasso di inflazione programmato; se si protraeva oltre 6 mesi, l’aumento era pari al 50%.
Il protocollo prevedeva anche una clausola di tregua sindacale: nei 3 mesi precedenti alla scadenza del contratto e per quello successivo le parti non potevano assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette, come lo sciopero e la serrata. Se una delle parti violava la clausola era punita con l’anticipazione di tre mesi del termine a partire dal quale decorreva l’indennità di vacanza contrattuale. Queste regole sono state modificate dal’A.Q. del 2009 e dall’Ai del 2011:
- L’indennità di vacanza contrattuale è stata sostituita con una copertura economica aleatoria;
- le proposte per il rinnovo del CCNL possono essere presentate entro 6 mesi prima della scadenza.
Il contenuto dei patti individuali di lavoro è influenzato e in parte determinato da quello dei CCNL, che per questo sono definiti fonti eteronome. Ciò significa che ogni modifica del CCNL si ripercuote direttamente sul contratto individuale di lavoro.
Quindi, durante il periodo di vacanza contrattuale il patto siglato fra datore e lavoratore resta in parte scoperto, ciò è problematico soprattutto sotto il profilo retributivo. La giurisprudenza ha stabilito che, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo contratto, può essere pattuita a livello individuale una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL scaduto: anche in questo caso, tuttavia, bisogna sempre garantire un trattamento economico proporzionato e sufficiente (art. 36 Costituzione).
Domande da interrogazione
- Cosa prevedeva il protocollo del 1993 riguardo all'indennità di vacanza contrattuale?
- Quali modifiche sono state apportate all'indennità di vacanza contrattuale dagli accordi successivi?
- Come influisce la vacanza contrattuale sui contratti individuali di lavoro?
Il protocollo del 1993 prevedeva che, se le trattative per il rinnovo del contratto si prolungavano oltre 3 mesi, l'indennità di vacanza contrattuale comportava un aumento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, e se si protraeva oltre 6 mesi, l'aumento era pari al 50%.
Gli accordi del 2009 e del 2011 hanno sostituito l'indennità di vacanza contrattuale con una copertura economica aleatoria e hanno permesso di presentare proposte per il rinnovo del CCNL entro 6 mesi prima della scadenza.
Durante la vacanza contrattuale, il contratto individuale di lavoro resta in parte scoperto, soprattutto sotto il profilo retributivo, e la giurisprudenza consente di pattuirne una retribuzione inferiore rispetto al CCNL scaduto, purché sia proporzionata e sufficiente.