Concetti Chiave
- I diritti in corso di maturazione possono essere modificati da un contratto collettivo peggiorativo, se non ancora completamente acquisiti.
- Quando un diritto è già maturato ma non perfezionato, le modifiche contrattuali possono applicarsi solo al futuro, non retroattivamente.
- Il TFR viene accantonato annualmente, con le somme precedenti intangibili da eventuali modifiche peggiorative future.
- Le somme accantonate nel TFR, anche se non immediatamente disponibili, sono già considerate parte del patrimonio del lavoratore.
- Il lavoratore può richiedere parte del TFR entro certi limiti, anche prima della fine del rapporto lavorativo.
Maturazione dei diritti acquisiti
Se il diritto è in corso di maturazione, il contratto collettivo peggiorativo può modificarlo. Quando il diritto quesito non è ancora maturati, sussiste la cosiddetta «aspettativa di diritto»: si ritiene che il diritto giungerà a maturazione, anche se questa non è ancora percepibile.
Ad esempio, se il lavoratore deve maturare un diritto acquisito nel corso di un intero anno solare ma a metà del tempo trascorso viene approvato un nuovo contratto che introduce norme peggiorative, il contratto potrà modificare le modalità di acquisizione del diritto sia per il passato che per il futuro.
Lo stesso discorso vale per l’istituto retribuzione del TFR (trattamento di fine rapporto). Si tratta di un diritto composito, cioè della risultante di piccoli accantonamenti annuali. Dunque, il TFR non viene calcolato integralmente alla fine del rapporto lavorativo, bensì in maniera graduale e costante, cioè ogni anno. Nel corso di questo lungo lasso di tempo, le norme collettive possono introdurre disposizioni peggiorative delle regole sulla base del calcolo del TFR. Esse saranno efficaci solo per gli accantonamenti degli anni successivi; le somme accantonate negli anni precedenti sono e restano intangibili, anche se materialmente il lavoratore non può ancora disporre del TFR.
Egli, infatti, ha già maturato i diritti sulle some accantonate, sebbene queste saranno di fatto nella sua disposizione materiale dopo molti anni, cioè al momento del pensionamento.
Ciononostante, dunque, il diritto è maturato perché fa già parte del patrimonio insito di cui dispone il lavoratore. Il fatto che potrà concretamente fruire delle somme accantonate in futuro, infatti, non sminuisce l’asserzione fondamentale su cui si basa il TFR: la maturazione del diritto implica la sua intangibilità e, soprattutto, la sua esigibilità: entro certi limiti e a determinate condizioni, infatti, il lavoratore può richiedere parte del trattamento di fine rapporto prima che il rapporto lavorativo sia effettivamente giunto a termine.
Domande da interrogazione
- Cosa succede se un contratto collettivo peggiorativo viene approvato mentre un diritto è in corso di maturazione?
- Come viene calcolato il TFR e quali sono le implicazioni delle modifiche normative?
- In che modo la maturazione del diritto al TFR influisce sulla sua esigibilità?
Se un diritto è in corso di maturazione, un contratto collettivo peggiorativo può modificarlo, influenzando le modalità di acquisizione del diritto sia per il passato che per il futuro.
Il TFR è un diritto composito calcolato gradualmente ogni anno. Le norme collettive possono introdurre disposizioni peggiorative, ma queste saranno efficaci solo per gli accantonamenti futuri, mentre le somme accantonate negli anni precedenti restano intangibili.
La maturazione del diritto al TFR implica la sua intangibilità e esigibilità. Il lavoratore può richiedere parte del TFR prima del termine del rapporto lavorativo, entro certi limiti e condizioni, anche se le somme saranno materialmente disponibili solo al pensionamento.