Concetti Chiave
- Il vettore è responsabile del trasporto delle merci e deve gestire eventuali impedimenti alla riconsegna, come il rifiuto del destinatario o la sua irreperibilità.
- Gli impedimenti alla riconsegna includono conflitti tra destinatari, spesso nel trasporto marittimo, dovuti a errori o frodi nei documenti di trasporto.
- In caso di impedimenti, il vettore deve contattare il mittente per ricevere istruzioni, o procedere al deposito o alla vendita delle merci deteriorabili.
- Il vettore ha l'obbligo di custodia delle merci, simile alla protezione dei passeggeri, come stabilito dall'articolo 1177 del Codice civile.
- I container nel trasporto merci offrono una protezione aggiuntiva e facilitano le operazioni di carico e scarico, prevenendo manipolazioni.
Impedimenti pratici alla riconsegna dei beni
Il vettore ha l’obbligo di effettuare il trasporto da un luogo a un altro. A tal proposito, il Codice civile detta una disciplina particolare nel caso in cui si verifichino i cosiddetti «impedimenti alla riconsegna», cioè determinate circostanze che impediscono al vettore di consegnare le merci all destinatario.
Gli impedimenti alla riconsegna possono essere di vario genere:
- il rifiuto alla riconsegna delle merci (più ricorrente);
- irreperibilità del destinatario;
- conflitto tra più destinatari (quest’ipotesi si verifica soprattutto nel trasporto marittimo, ove gli scambi commerciali sono molteplici.
In presenza di un impedimento alla riconsegna, il vettore deve immediatamente contattare il mittente poiché a questi spetta la possibilità di fornirgli istruzioni (diritto di contrordine).
Se il mittente non è reperibile o nel caso in cui le istruzioni da questi fornite siano impraticabili, il vettore può procedere al deposito delle merci o, qualora si tratti di beni soggetti a rapido deterioramento, procedere alla vendita degli stessi.
Sul vettore grava inoltre l’obbligo di custodia (equivalente all’obbligo di protezione del passeggero nel trasporto di persone). Tale obbligo trova le proprie origini in una norma del Codice civile, l’articolo 1177 del Codice civile relativo al contratto di deposito. Esso prevede che, un soggetto cui è affidato un bene, è gravato dall’obbligo di custodirlo. Il principio si applica anche al trasporto di cose.
Una disciplina particolare è prevista in riferimento al trasporto di container, cioè contenitori di metallo di ampie dimensioni in cui vengono generalmente riposte le merci (utilizzati per impedirne manipolazioni e per garantire celerità nell’operazione di carico e scarico delle stesse).