Concetti Chiave
- La giustificazione per un contratto gratuito è essenziale per evitare la nullità del contratto per mancanza di causa.
- Nei contesti imprenditoriali e lavorativi, i contratti devono essere onerosi, escludendo la possibilità di gratuità.
- Le prestazioni a titolo gratuito variano legalmente se eseguite per doveri morali o sociali, o nei confronti di estranei.
- L'articolo 809 del Codice Civile disciplina le liberalità diverse dalla donazione, applicando norme sulla revocazione e riduzione.
- Le liberalità possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli, e ridotte per integrazione della quota dei legittimari.
Indice
La giustificazione dei contratti gratuiti
In molti casi, evincere la giustificazione a sostegno di un contratto gratuito non è facile. Ma individuarla è indispensabile, poiché in caso contrario il contratto può essere dichiarato nullo per mancanza della causa (uno dei 4 requisiti essenziali insieme ad accordo delle parti, forma e oggetto).
Esclusioni nei contratti gratuiti
Ovviamente la possibilità di ricorrere a contratti a titolo gratuito è esclusa in alcuni contesti, come quello imprenditoriale e lavorativo. Qui, i vincoli contrattuali che si instaurano devono essere necessariamente retti dall’onerosità.
Le prestazioni rese a titolo gratuito rispondono a una disciplina diversa a seconda che siano state eseguite in funzione di un dovere morale o sociale (ad esempio quando si presta una somma di denaro a un parente o amico in difficoltà) o nei confronti di un estraneo. Infatti, in quest’ultimo caso si producono la revocazione e la riduzione ex art. 809 C.C., che invece non vengono in considerazione quando l’atto gratuito scaturisce dall’adempimento di un dovere cui ci si sente moralmente obbligati.
Norme sulle liberalità diverse
L’art. 809 stabilisce che le liberalità diverse dalla donazione sono soggette alle norme sulla revocazione a causa di ingratitudine o per sopravvenienza di figli e a quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari.