Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il contratto di trasporto a favore di terzi si caratterizza quando il destinatario delle merci è diverso dal mittente, seguendo l'art. 1411 c.c.
  • Nel contratto di trasporto, il destinatario acquisisce diritti sui beni solo al momento della consegna, non alla stipulazione.
  • La struttura trilaterale del contratto di trasporto coinvolge mittente, vettore e beneficiario, con quest'ultimo che non è parte contrattuale.
  • Secondo l'art. 1689 c.c., i diritti del contratto spettano al destinatario quando le merci arrivano o il termine di consegna scade.
  • Il destinatario ha diritto di chiedere risarcimento al vettore in caso di perdita o avaria delle merci, a partire dalla loro ricezione.

Contratto di trasporto a favore di terzi

Il contratto di trasporto nel quale il destinatario delle merci non coincide con il mittente è qualificato dall’orientamento dottrinale prevalente come contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).
La suddetta disposizione prevede che la stipulazione a favore di un terzo sia valida qualora lo stipulante abbia interesse all’esecuzione della prestazione. Il secondo comma stabilisce che, «salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione».
Ai sensi dell’art. 1411, dunque, il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto a favore di terzi al momento della stipulazione. Ciò non avviene nel contratto di trasporto caratterizzato da trilateralità: in questo caso, infatti, il terzo (destinatario delle merci) acquisisce i diritti sui beni solo al momento in cui questi gli sono consegnati.

In sintesi, il contratto di trasporto presenta spesso una struttura trilaterale perché in esso generalmente interviene, oltre al mittente e al vettore, il beneficiario delle merci (che non è mai parte contrattuale né in senso formale né dal punto di vista sostanziale).
L’articolo 1689 del Codice civile prevede che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scadute il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore.
In caso di perdita o avaria delle merci, l’azione di risarcimento del danno nei confronti del vettore spetta al destinatario, non al mittente. Il trasferimento dei diritti attribuisce al destinatario la legittimazione ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento dei danni.
Il destinatario delle merci che non coincide con il mittente, dunque, gode della prerogativa di richiedere il risarcimento del danno al vettore a partire dal momento in cui le merci sono giunte presso la destinazione predeterminata o, comunque, una volta superato il termine fisso entro cui la consegna si sarebbe dovuta effettuare.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura del contratto di trasporto a favore di terzi?
  2. Il contratto di trasporto a favore di terzi è considerato un contratto a favore di terzi secondo l'art. 1411 c.c., dove il destinatario delle merci non coincide con il mittente e acquisisce diritti solo al momento della consegna.

  3. Quando il destinatario acquisisce i diritti sulle merci nel contratto di trasporto?
  4. Il destinatario acquisisce i diritti sulle merci al momento in cui queste gli sono consegnate, o quando richiede la riconsegna al vettore una volta che le merci sono arrivate a destinazione o è scaduto il termine di consegna.

  5. Chi ha il diritto di richiedere il risarcimento in caso di perdita o avaria delle merci?
  6. In caso di perdita o avaria delle merci, il diritto di richiedere il risarcimento del danno spetta al destinatario, non al mittente, una volta che le merci sono giunte a destinazione o il termine di consegna è scaduto.

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