Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La stipulatio romana veniva affiancata da documenti scritti di origine ellenica per avere valore probatorio, non per costituire il contratto.
  • In età giustinianea la "presenza ridotta" semplificava la stipulatio, richiedendo solo che le parti fossero nella stessa città nello stesso giorno.
  • La dotis dictio e la promissio iurata liberti erano eccezioni alla struttura di domanda-risposta della stipulatio, prevedendo dichiarazioni unilaterali.
  • La stipulatio penale permetteva di aggirare il divieto di stipulazioni a favore di terzi, trasferendo l'obbligazione al creditore in caso di inadempimento.
  • Nel diritto romano non era consentito creare obbligazioni per terzi tramite stipulatio, limitando le promesse a soli soggetti interni al contratto.

Funzione probatoria nei contratti verbali

Nel corso del tempo, la stipulatio fu influenzata dalla prassi ellenica di fare uso di un documento scritto, da affiancare al contratto verbale, che non aveva la funzione di costituire la stipulatio, bensì una funzione probatoria dell’avvenuta stipulatio. Le popolazioni elleniche, a cui in età classica fu estesa la stipulatio, ricorsero all’espediente di inserire all’interno del documento scritto, vere e proprie clausole di stile attestanti l’avvenuta stipulatio secondo lo schema dialogico-tipico previsto dall’ordinamento giuridico romano.

Si trattava di vere e proprie finzioni, con le quali si consideravano avvenute la domanda e le risposte risultanti nel documento scritto.
In età giustinianea si ridusse la necessarie presenza delle parti, tant’è che si parlava di «presenza ridotta»: le parti non dovevano essere più presenti contestualmente (unitas actus); esse erano solo tenute a dimostrare di essere state presenti nello stesso giorno nella stessa città in cui la stipulatio aveva avuto luogo.
Esistono inoltre due casi, definiti «obligationes contractae uno loquente», in cui la stipulatio non rispetta lo schema domanda - risposta. Essi sono:
1. Dotis dictio: si trattava di un modo di costituzione della dote. Nel diritto romano, per potersi sposare la donna romana doveva essere dotata (cioè essere munita di una dote solitamente fornita dal padre). La dote era costituita da un insieme di beni fondamentali «ad sustinenda honera matrimoni (per sostenere le spese del matrimonio)»;
2. Promissio iurata liberti (giuramento dello schiavo liberato, il liberto): nel momento in cui veniva liberato, lo schiavo ddoveva giurare di prestare honor e reverentia nei confronti del padrone cui era stato legato, pena la revoca dello stato di libertà.
In entrambi i casi, dunque, non era previsto uno schema domanda - risposta, bensì solo una dichiarazione unilaterale da parte di colui il quale si obbligava ad eseguire una prestazione, elargire la dote nel primo caso, mostrare onore e rispetto nei confronti del precedente padrone nel secondo.
Nel diritto romano, infine, non era ammessa la stipulatio a favore di terzi. Non era possibile, ad esempio, promettere di far sorgere un’obbligazione nei confronti di un terzo soggetto esterno al contratto. I romani istituirono la stipulatio penale, la quale consentiva di aggirare il divieto di stipulazione a favore di terzi, in quanto implicava che, qualora il debitore non avesse adempiuto a un’obbligazione a favore di un soggetto diverso dal creditore, l’obbligazione sarebbe sorta in capo al creditore stesso.

Domande da interrogazione

  1. Qual era la funzione del documento scritto nella stipulatio secondo la prassi ellenica?
  2. Il documento scritto nella prassi ellenica aveva una funzione probatoria dell’avvenuta stipulatio, non costituiva la stipulatio stessa, ma serviva a dimostrare che essa era avvenuta.

  3. In quali casi la stipulatio non seguiva lo schema domanda-risposta nel diritto romano?
  4. I casi erano la dotis dictio, per la costituzione della dote, e la promissio iurata liberti, il giuramento dello schiavo liberato, dove si prevedeva una dichiarazione unilaterale.

  5. Come i romani aggiravano il divieto di stipulazione a favore di terzi?
  6. I romani utilizzavano la stipulatio penale, che permetteva di aggirare il divieto, poiché se il debitore non adempiva a un’obbligazione verso un terzo, l’obbligazione sorgeva a favore del creditore.

Domande e risposte

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