Concetti Chiave
- Il contratto deve essere approvato dall'organo competente, solitamente il dirigente dell'ufficio competente.
- Tra l'aggiudicazione e la stipulazione deve esserci un periodo per verificare la regolarità e per le eventuali contestazioni.
- L'amministrazione può recedere dal contratto o risolverlo senza giudice in caso di inadempimenti o mancanza di requisiti.
- Esistono obblighi per l'appaltatore, come depositare una cauzione e limiti al subappalto.
- Norme proteggono i contraenti e limitano modifiche contrattuali per prevenire la corruzione.
Conclusione ed esecuzione dei contratti
Il contratto deve essere approvato dall’organo competente, che normalmente è il dirigente dell’ufficio competente per la conclusione del contratto.
Poi deve essere stipulato, non deve essere per forza in forma scritta.
Tra l’aggiudicazione e la stipulazione deve trascorrere un termine minimo per consentire: all’amministrazione di verificare la regolarità della procedura svolta e il possesso dei requisiti; alle imprese soccombenti di far valere le proprie ragioni, anche attraverso un ricorso giurisdizionale.
Alla conclusione del contratto si può applicare la disciplina privatistica ma con delle deroghe:
L’amministrazione ha il potere di: 1. recedere dal contratto, pagando soltanto le opere eseguite e un indennizzo 2. disporre la risoluzione del contratto senza rivolgersi al giudice, se vengono meno i requisiti del contraente oppure per gravi inadempimenti.
Obblighi e vincoli particolari in capo all’appaltatore (depositare una cauzione, limiti alla possibilità di subappaltare le prestazioni dovute, …)
Norme a tutela dei contraenti o aspiranti: diritto di accesso ai documenti per le imprese che hanno partecipato alla gara.
Limiti alla possibilità delle parti di modificare il regolamento contrattuale, per evitare la corruzione.
C’è un interesse pubblico all’idoneità di entrambe le parti contrattuali a concludere e a eseguire il contratto pubblico in modo corretto ed efficiente.