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Concetti Chiave

  • La funzione legislativa è il processo attraverso cui il parlamento approva le leggi, iniziando con la presentazione di una proposta da parte di vari soggetti.
  • Una proposta di legge può essere presentata da 50.000 elettori, consigli regionali, il CNEL, singoli parlamentari o il governo.
  • Il presidente di una delle camere decide a quale commissione affidare la proposta e il procedimento da seguire per l'approvazione.
  • I procedimenti legislativi includono l'ordinario, l'abbreviato e il decentrato, ognuno con diverse modalità di esame e approvazione della proposta.
  • Dopo l'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica può firmare e pubblicare la legge, che entra in vigore dopo il periodo di vacatio legis.

• La funzione legislativa

La funzione legislativa ,attribuita al parlamento, è il percorso della formazione delle leggi. L’iter legislativo rappresenta il percorso che segue una legge per essere approvata in parlamento. Una proposta di legge può essere quindi presentata da 50.000 elettori, i consigli regionali, il cnel, i singoli parlamentari e il governo in quest’ultimo caso sarà chiamata “disegno di legge”. Tale proposta viene consegnata al presidente di una delle due camere, il quale può decidere a quale commissione permanente affidare la proposta oppure quale procedimento seguire per l'approvazione.

Dopo di che i procedimenti possibili sono tre: il procedimento ordinario in cui la commissione opera in sede referente, ovvero si limita ad esaminare la proposta e a riferire in aula, dove la stessa verrà discussa ed approvata , il procedimento abbreviato dove la commissione esamina ed approva il testo ed i tempi di approvazione in aula vengono abbreviati e il procedimento decentrato in cui la commissione opera in sede deliberante, ovvero non si limita ad esaminare, ma approva l'intera legge e l'aula si limiterà ad approvare ciò che ha già deciso la commissione. Una volta approvata dalla prima camera, la proposta viene esaminata dalla seconda camera, la quale può approvare lo stesso testo oppure apportare delle modifiche che vengono chiamate emendamenti , in quest'ultimo caso, il testo dovrà tornare alla prima camera per l'approvazione degli emendamenti. Poi il presidente della repubblica può decidere di firmare la legge e ordinarne la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale oppure può rifiutarsi di firmare, esercitando il veto sospensivo e rimandare il testo alle camere però la seconda volta non potrà rifiutarsi di firmare. Dopo essere stata firmata la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale che dà l’inizio al vacatio legis, periodo che di 15 giorni in cui i cittadini possono informarsi sulla legge, terminato il vacatio legis la legge è in vigore ed è obbligatoria.

Domande da interrogazione

  1. Chi può presentare una proposta di legge in Italia?
  2. Una proposta di legge può essere presentata da 50.000 elettori, i consigli regionali, il CNEL, i singoli parlamentari e il governo, nel qual caso si chiama "disegno di legge".

  3. Quali sono i procedimenti possibili per l'approvazione di una legge in parlamento?
  4. I procedimenti possibili sono tre: il procedimento ordinario, il procedimento abbreviato e il procedimento decentrato, ciascuno con modalità diverse di esame e approvazione.

  5. Cosa succede dopo che una legge è stata approvata dalla prima camera?
  6. La proposta viene esaminata dalla seconda camera, che può approvare lo stesso testo o apportare emendamenti. Se ci sono emendamenti, il testo torna alla prima camera per l'approvazione. Successivamente, il Presidente della Repubblica può firmare la legge per la pubblicazione o esercitare il veto sospensivo.

Domande e risposte

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