Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Lo sciopero legittimo si basa su finalità economico-professionali, un limite interno definito dalla sua stessa natura.
  • Nel 1960, la Corte costituzionale ha annullato l'articolo 502 del Codice penale, che considerava reato lo sciopero per fini contrattuali ed economici.
  • Lo sciopero di solidarietà è legittimo se la categoria che sciopera può perseguire un interesse collettivo, come chiarito dalla Corte nel 1962.
  • Il Codice penale prevede norme più severe per lo sciopero politico, considerato opposizione al sistema di governo.
  • Negli anni settanta, la Corte ha distinto tra sciopero politico e quello economico-politico, legittimando quest'ultimo se ha finalità economiche.

Indice

  1. Definizione e limiti dello sciopero
  2. Interventi della Corte costituzionale
  3. Sciopero politico e norme penali

Definizione e limiti dello sciopero

La questione della legittimità dello sciopero dal punto di vista delle finalità e degli obiettivi si fonda su quella tecnica definitoria che considera lo sciopero come un’astensione concertata dal lavoro per finalità di carattere economico-professionale: si tratta di un limite interno che l’esercizio del diritto di sciopero deve soddisfare. Tale limite è detto interno perché attiene alla stessa definizione di sciopero.

Interventi della Corte costituzionale

Nel 1960, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 502 del Codice penale, il quale puniva lo sciopero come reato per finalità contrattuali, economiche e di rivendicazioni professionali. Due anni dopo, la Corte è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità dell’articolo 505 del Codice penale, che disciplina il cosiddetto «sciopero di solidarietà»: si tratta di quella forma di sciopero che riguarda lavoratori che non sono direttamente e immediatamente coinvolti nel conflitto con il datore di lavoro, ma decidono di scioperare per sostenere altri lavoratori interessati dal conflitto.

La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 505, ma ha adottato una sentenza di carattere interpretativo, chiarendo che tale forma di sciopero è legittima quando la categoria che sostiene per solidarietà l’astensione dal lavoro può comunque perseguire un interesse dalla suddetta.

Sciopero politico e norme penali

Le norme più severe del codice penale riguardano lo sciopero politico, cioè per fini non contrattuale. Tale forma di astensione si configura come un’aperta opposizione al sistema parlamentare e di governo. Durante gli anni settanta, la Corte costituzionale ha adottato una linea mediana, non dichiarando totalmente incostituzionale l’articolo interessato (art. 503 c.p.), ma stabilendo che è necessario fare una distinzione fra lo sciopero politico tout-court e quello di carattere economico-politico: in quest’ultima ipotesi, la finalità dello sciopero non è strettamente politica, ma di natura prevalentemente economica.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione e il limite interno dello sciopero?
  2. Lo sciopero è definito come un'astensione concertata dal lavoro per finalità economico-professionali, e il limite interno è che deve soddisfare questa definizione.

  3. Qual è stato l'intervento della Corte costituzionale riguardo all'articolo 505 del Codice penale?
  4. La Corte costituzionale ha chiarito che lo sciopero di solidarietà è legittimo quando la categoria che sostiene l'astensione può perseguire un interesse dalla stessa.

  5. Come la Corte costituzionale ha trattato lo sciopero politico negli anni settanta?
  6. La Corte ha adottato una linea mediana, distinguendo tra sciopero politico tout-court e sciopero economico-politico, riconoscendo legittimità a quest'ultimo quando ha finalità prevalentemente economiche.

Domande e risposte

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