Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha valutato la possibilità di giudicare la sindacabilità delle norme penali di favore, basandosi sul principio del trattamento più favorevole ai condannati.
  • La questione è stata sollevata da giudici a Verona e Treviso, riguardando membri della lega Nord imputati per aver costituito un'organizzazione paramilitare sciolta nel 2010.
  • I giudici hanno contestato i decreti abrogativi come viziati per eccesso di delega, sostenendo la violazione della riserva di legge parlamentare sulle norme penali di favore.
  • La Corte ha chiarito il suo ruolo nel giudicare la legittimità costituzionale delle norme penali di favore, basandosi su precedenti sentenze.
  • La sentenza ha integrato il principio di legalità costituzionale con il favor rei, estendendo la sindacabilità a norme non più vigenti ma rilevanti nei procedimenti.

Sindacabilità delle norme penali di favore

Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale ha valutato la sua concreta possibilità di giudicare la sindacabilità delle norme penali di favore. Sulla base del comma quarto dell’art. 2 del Codice penale, è previsto che al condannato debba essere riservato il trattamento a lui più favorevole.
La questione, sollevata da giudici a quibus dei tribunali di Verona e Treviso in via incidentale, riguardava alcuni esponenti della lega Nord imputati per aver costituito un’organizzazione paramilitare, dunque vietata e per questo sciolta nel 2010 mediante un decreto legislativo.
I giudici a quibus hanno impugnato i decreti abrogativi, ritenendoli viziati per eccesso di delega e, dunque, illegittimi per violazione della riserva di legge che affida al parlamento la legislazione in materia di norme penali di favore.

La Corte costituzionale ha, prima di tutto, dovuto chiarire il suo ruolo nel giudicare la legittimità costituzionale di norme penali di favore. Tramite una precedente sentenza, la Corte costituzionale aveva dichiarato che l’oggettiva questione di costituzionalità di una norme penale di favore dovesse essere risolta dalla Corte stessa.
Tale sentenza ordina gerarchicamente i rapporti tra principio di legalità costituzionale e il principio del favor rei. La Corte ha esteso la sua possibilità di sindacare a norme penali di favore non più vigenti che però, in base al principio di applicazione della lex mitior intermedia avrebbero dovuto trovare applicazione nei procedimenti principali.

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