Rosanna A.
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Concetti Chiave

  • Le fonti del diritto si dividono in fonti di produzione e di cognizione; le prime generano norme giuridiche, le seconde le diffondono.
  • Le fonti di produzione sono organizzate gerarchicamente e comprendono regolamenti comunitari, la Costituzione, leggi ordinarie e regionali, regolamenti, e usi e consuetudini.
  • La Costituzione e le leggi costituzionali sono considerate fonti primarie e richiedono un processo complesso per essere modificate.
  • I regolamenti comunitari emanati dall'Unione Europea sono subordinati solo alla Costituzione italiana, non alle altre fonti normative.
  • Le fonti secondarie includono regolamenti e consuetudini, che specificano e applicano leggi ordinarie e sostanziali.
LE FONTI DEL DIRITTO

L'organizzazione gerarchica delle fonti

Le norme giuridiche sono generate da determinati atti o fatti che prendono il nome di fonti del diritto. Nel diritto esistono fonti di produzione, la cui funzione è appunto quella si produrre le norme giuridiche. Esse si distinguono in fonti fatto e fonti atto; le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei di una collettività, ripetuti nel tempo, e si sostanziano negli usi o consuetudini; le fonti atto sono invece norme scritte emanate da appositi organi secondo particolari procedure.


Si parla di fonti di cognizione con riferimento agli strumenti che servono a raccogliere e a portare a conoscenza dei cittadini le norme prodotte. Le fonti di produzione del diritto italiano sono organizzate gerarchicamente, con la conseguenza che una fonte subordinata rispetto a un'altra non può dettare disposizioni che contrastino con questa, altrimenti può essere annullata. L'attuale gerarchia delle fonti giuridiche è la seguente:
- regolamenti comunitari;
- Costituzione, leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale;
- Leggi ordinarie e leggi sostanziali;
- Leggi regionali;
- Regolamenti;
- Usi e consuetudini;

Giurisprudenza

Le prime quattro tipologie di fonti, data la loro rilevanza giuridica, sono individuate come fonti primarie, le altre come fonti secondarie.

Le fonti primarie

La Costituzione è la raccolta delle norme fondamentali dello Stato. Il testo della Costituzione fu scritto da un'apposita assemblea eletta dal popolo nel 1946: l'Assemblea costituente. Le leggi costituzionale sono norme che integrano il testo costituzionale, mentre le leggi di revisione costituzionale sono norme che apportano modifiche a uno o più articoli della Costituzione. Entrambi i tipi di leggi devono essere approvati dal Parlamento con una complessa procedure che prevede due votazioni da parte di ciascuna Camera, intervallate da almeno tre mesi di tempo e per le quali è richiesto il raggiungimento di determinate maggioranze.
I regolamenti comunitari sono leggi emesse dall'Unione Europea. L'importanza che essi rivestono nell'organizzazione gerarchica delle fonti è confermata dall'articolo 10 della Costituzione, primo comma. Le leggi emanate dall'Unione europea, di cui l'Italia fa parte fin dal 1957, devono ritenersi quindi subordinate solo alla nostra Costituzione, ma non alle altre fonti normative.
Le leggi ordinarie sono leggi emanate dal Parlamento, l'organo titolare del potere legislativo. Esse possono essere emesse in relazione alle materie indicate nell'articolo 17 della Costituzione. L'emanazione delle leggi ordinarie avviene secondo una determinata procedura, denominata iter legislativo, che si svolge attraverso le fasi dell'iniziativa, della discussione e approvazione, della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Le leggi sostanziali sono leggi emanate, anziché dal Parlamento, dal Governo al ricorrere di particolari circostanze. Le leggi regionali sono leggi che ogni Regione, attraverso il Consiglio regionale, può emanare con validità limitata al proprio territorio.

Le fonti secondarie

I regolamenti sono un tipo di norme che vengono emanate dal Governo, in genere avendo la funzione di chiarire i criteri con cui vengono applicate le leggi ordinarie e sostanziali, in particolare modo quelle più complesse. Gli usi o consuetudini sono comportamenti ripetuti nel tempo da una collettività con la convinzione che questi siano giuridicamente obbligatori.
Affinché vi sia una consuetudine occorre la presenza di due elementi:
- un elemento materiale;
- Un elemento psicologico.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra fonti fatto e fonti atto nel diritto?
  2. Le fonti fatto consistono in comportamenti spontanei e ripetuti nel tempo, come usi o consuetudini, mentre le fonti atto sono norme scritte emanate da organi specifici secondo procedure particolari.

  3. Come sono organizzate gerarchicamente le fonti del diritto italiano?
  4. Le fonti del diritto italiano sono organizzate gerarchicamente in questo ordine: regolamenti comunitari, Costituzione e leggi costituzionali, leggi ordinarie e sostanziali, leggi regionali, regolamenti, usi e consuetudini.

  5. Qual è il ruolo della Costituzione tra le fonti primarie?
  6. La Costituzione è la raccolta delle norme fondamentali dello Stato e ha un ruolo primario, essendo superiore a tutte le altre fonti normative tranne i regolamenti comunitari.

  7. Quali sono le procedure per l'approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale?
  8. Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale devono essere approvate dal Parlamento con due votazioni da parte di ciascuna Camera, intervallate da almeno tre mesi, e richiedono il raggiungimento di determinate maggioranze.

  9. Quali sono gli elementi necessari per la formazione di una consuetudine?
  10. Per la formazione di una consuetudine sono necessari due elementi: un elemento materiale, che consiste nel comportamento ripetuto, e un elemento psicologico, che è la convinzione della sua obbligatorietà giuridica.

Domande e risposte

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