Concetti Chiave
- Le fonti del diritto comprendono atti o fatti in grado di creare norme giuridiche.
- Si distinguono in fonti di cognizione, che contengono forme giuridiche, e fonti di produzione, che generano norme.
- Le fonti primarie includono la Costituzione, leggi costituzionali, leggi internazionali e atti con forza di legge.
- Fonti secondarie come regolamenti e consuetudini sono subordinate e non possono derogare alle fonti primarie.
- Le leggi secondarie possono modificare le primarie solo con autorizzazione legale specifica.
Definizione delle fonti del diritto
Per fonti del diritto si intendono quei atti o fatti idonei a produrre diritto.
Le fonti si dividono in:
- Fonti di cognizione: i testi che contengono le forme giuridiche;
- Fonti di produzione: tutti quei atti o fatti che producono norme giuridiche.
Inoltre,le fonti del diritto si dividono in:
- Primarie: Costituzione e leggi costituzionali ,fonte del diritto internazionale,leggi e atti aventi forza di legge; le leggi aventi forza di legge si classificano a sua volta in:leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali;
-Secondarie: Regolamenti, uso e consuetudini.
Gerarchia e subordinazione delle fonti
Le leggi secondarie sono chiamate così perché sono subordinate alle fonti primarie, inoltre queste fonti non possono derogare ne contrastare le norme primarie, né la Costituzione e le leggi costituzionali, né le altre foti primarie, quindi non hanno ne la forza ne il valore di legge, ma rientrano comunque nelle fonti del diritto.
Nessuna legge può contrastare le leggi costituzionali, però la legge secondaria può modificare la primaria solo se c'è una legge che l'autorizza a farlo.