Concetti Chiave
- Le fonti del diritto si dividono in fonti-atto, come la Costituzione e le leggi, e fonti-fatto, come la consuetudine.
- Esistono fonti di produzione, che creano norme, e fonti di cognizione, che le comunicano ai cittadini, come la Gazzetta Ufficiale.
- Le fonti del diritto seguono una gerarchia: la Costituzione e le leggi costituzionali sono al vertice.
- Fonti indirette includono giurisprudenza e dottrina, mentre l'equità si applica in casi eccezionali.
- Le fonti comunitarie, come i regolamenti e le direttive dell'UE, influenzano il diritto nazionale degli stati membri.
Le fonti del diritto: classificazioni
Le fonti del diritto sono gli atti ed i fatti che stanno alla base dell’emanazione di una norma. Gli atti, o fonti-atto, sono norme scritte che costituiscono la volontà dello Stato ed il cui rispetto è obbligatorio. Fra le fonti-atto abbiamo: la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti, i regolamenti e le leggi regionali. Le fonti-fatto sono invece quei comportamenti a cui, di fatto, lo Stato riconosce una rilevanza giuridica, come la consuetudine.
Si può fare anche un’altra classificazione: fonti di produzione e fonti di cognizione.
Le fonti del diritto stanno fra di loro in un rapporto di gerarchia, in modo tale che una fonte di grado inferiore non può modificare quanto stabilito da una fonte di grado superiore.
Al vertice delle fonti abbiamo la Costituzione unitamente alle leggi costituzionali. Sul piano immediatamente inferiore, troviamo le leggi formali e le leggi sostanziali, ossia i decreti legislativi ed i decreti-legge.
Altri tipi di fonte sono le leggi regionali ed i regolamenti che sono di grado inferiore perché non possono modificare una legge, l’uso o la consuetudine che è una fonte non scritta che regola un comportamento, rispettata da tutti nel tempo. La consuetudine non può essere contraria alla legge.
Esistono anche delle fonti indirette, quali la giurisprudenza, la dottrina (= scritti dei giuristi) e l’equità. All’equità si ricorre in casi eccezionali e si basa sul principio del equilibrio di contrapposti interessi, in funzione della coscienza sociale.
Oltre alle fonti nazionali bisogna ricordare le fonti comunitarie, cioè quelle norme giuridiche emanate dalle istituzioni dell’Unione Europee. Esse sono: i regolamenti, obbligatori per tutti gli stati membri direttamente applicabili, le direttive che indicano il risultato da raggiungere lasciando, però, liberi di singoli stati di individuare i mezzi con cui raggiungerli, le decisioni della Corte di giustizia europea.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali classificazioni delle fonti del diritto?
- Come si stabilisce la gerarchia tra le fonti del diritto?
- Qual è il ruolo delle fonti comunitarie nel sistema giuridico?
Le fonti del diritto si classificano in fonti-atto e fonti-fatto, e in fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti-atto includono norme scritte come la Costituzione e le leggi, mentre le fonti-fatto comprendono comportamenti riconosciuti giuridicamente come la consuetudine. Le fonti di produzione generano norme giuridiche, mentre le fonti di cognizione rendono noto il diritto vigente.
La gerarchia tra le fonti del diritto si basa sul principio che una fonte di grado inferiore non può modificare quanto stabilito da una fonte di grado superiore. Al vertice si trovano la Costituzione e le leggi costituzionali, seguite da leggi formali e sostanziali, e infine da leggi regionali e regolamenti.
Le fonti comunitarie, emanate dalle istituzioni dell'Unione Europea, includono regolamenti obbligatori per tutti gli stati membri, direttive che indicano obiettivi da raggiungere, e decisioni della Corte di giustizia europea. Queste fonti integrano il sistema giuridico nazionale e devono essere rispettate dagli stati membri.