Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 39 della Costituzione, pur non attuato, ha influenzato la prassi attraverso le teorie pluraliste, collegando l'ordinamento del lavoro a quello statale.
  • Il contratto collettivo è considerato un contratto normativo, che prevale su contratti individuali difformi e garantisce diritti inderogabili.
  • Nonostante la mancata attuazione dell'art. 39, esiste una riserva di contratto collettivo per i rapporti di lavoro, riconosciuta dalla giurisprudenza con cautela.
  • La legge può intervenire per tutelare valori costituzionali e garantire diritti dei lavoratori, senza invadere l'autonomia della contrattazione collettiva.
  • L'intervento legislativo deve bilanciare la tutela dei lavoratori e gli obiettivi di politica economica, rispettando lo spazio della contrattazione.

Il ruolo dell'articolo 39

L’art. 39 Cost., che istituisce delle vere e proprie fonti del diritto, non è stato né attuato né riformato. Tuttavia, alcuni suoi punti chiave sono riusciti ugualmente a consolidarsi nella prassi. La base concettuale di partenza fu offerta dalle teorie pluraliste, che qualificavano l’ordinamento del lavoro come distinto da quello statale ma ad esso collegato, costruito mettendo insieme principi del codice civile e principi frutto dell’autonomia collettiva dei soggetti che operano nel mondo del lavoro (organizzazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori). Partendo da ciò la giurisprudenza perveniva alle seguenti conclusioni:

- il contratto collettivo è da qualificarsi quale contratto normativo, stipulato sulla base di un mandato con rappresentanza, implicitamente rilasciato all’atto dell’iscrizione a un sindacato. Grazie all’art. 2077 c.c., esso è in grado di rendere invalide le clausole difformi dei contratti individuali e, grazie all’art. 2113 c.c., può determinare l’invalidità di rinunzie e transazioni di diritti previsti in leggi e contratti collettivi (affermando così il principio dell’inderogabilità in peius del contratto collettivo, salvo i casi in cui la deroga sia ammessa espressamente dalla legge);

- nonostante la mancata attuazione del sistema previsto dal comma 2 dell’art. 39, può ritenersi sussistente in linea di principio – ma sul punto la giurisprudenza costituzionale è stata cauta (sentt. 101/1968 e 99/1970) – una riserva di contratto collettivo per la disciplina dei rapporti di lavoro, espressione di un’autonomia costituzionalmente garantita a favore delle organizzazioni sindacali dal comma 1 dell’art. 39;

- in ragione di tale assetto del sistema delle fonti, la legge può intervenire dettando principi a tutela di valori costituzionali, per garantire i diritti dei lavoratori sanciti nella Costituzione o per assicurare la garanzia di livelli salariali minimi, non escludendo l’esigenza di assicurare obiettivi di politica economica (sent. 106/1962).

L’intervento legislativo non può però invadere lo spazio affidato alla contrattazione, né riconoscere alla stessa uno spazio esorbitante;

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo del contratto collettivo nel diritto del lavoro secondo l'articolo?
  2. Il contratto collettivo è qualificato come contratto normativo, capace di rendere invalide clausole difformi nei contratti individuali e di determinare l'invalidità di rinunzie e transazioni di diritti previsti in leggi e contratti collettivi, affermando il principio dell'inderogabilità in peius, salvo deroghe espresse dalla legge.

  3. Come si configura l'autonomia delle organizzazioni sindacali secondo l'articolo 39 della Costituzione?
  4. L'articolo 39 della Costituzione garantisce un'autonomia costituzionalmente protetta alle organizzazioni sindacali, permettendo una riserva di contratto collettivo per la disciplina dei rapporti di lavoro, anche se la giurisprudenza costituzionale è stata cauta su questo punto.

  5. Qual è il limite dell'intervento legislativo nel sistema delle fonti del diritto del lavoro?
  6. L'intervento legislativo può dettare principi a tutela di valori costituzionali e garantire diritti dei lavoratori, ma non può invadere lo spazio della contrattazione collettiva né riconoscerle uno spazio esorbitante.

Domande e risposte

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