Concetti Chiave
- La forza normativa di una fonte del diritto è un criterio formale che determina l'efficacia di un atto normativo, indipendentemente dal suo contenuto.
- La distinzione tra fonti primarie e secondarie si basa sulla capacità di abrogare o modificare atti: le fonti primarie possono farlo tra loro, mentre le secondarie no.
- Il profilo attivo della forza normativa riguarda la capacità di innovare l'ordinamento giuridico, mentre il profilo passivo riguarda la resistenza a modifiche da parte di atti subordinati.
- La primarietà e la forza normativa non sempre coincidono: la costituzione riconosce primarietà ai regolamenti parlamentari solo in ambiti specifici.
- La corte costituzionale garantisce che le fonti normative non siano in contrasto con la costituzione, abrogando quelle incompatibili.
Indice
Distinzione tra fonti del diritto
Uno dei principali elementi che evoca la distinzione tra fonte primarie e fonte secondaria è la forza normativa. La forza normativa di una fonte del diritto è un criterio esclusivamente formale che attiene (si riferisce) alla particolare efficacia di un determinato atto normativo. Trattandosi di un criterio formale, la forza normativa non dipende dal contenuto della fonte, bensì dalla forma in cui questa si presenta.
Forza normativa e costituzione
Consideriamo, ad esempio, la cosiddetta «forza di legge». Si tratta di un criterio fondamentale per la stesura della nostra costituzione, all’interno della quale si parla due volte (art. 76 e 77 comma 1) di forza o valore di legge. L’articolo 77 dice: il governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di leggi ordinarie. Quest’articolo, dunque, descrive la particolare efficacia di un determinato atto normativo che è equiparata a quella della legge ordinaria.
Ruolo della corte costituzionale
Un altro articolo importante a tal proposito è l’art 134, che spiega quali sono i compiti della corte costituzionale: si tratta di un organo centrale in ambito giuridico che ha il compito di garantire che le fonti primarie e secondarie non entrino in contrasto con le normative costituzionali. L’abrogazione degli atti normativi avviene dunque nel caso in cui una determinata fonte giuridica è incompatibile con la costituzione. Tale compito è affidato alla corte costituzionale, la quale giudica la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti normativi equiparata a quella delle leggi ordinarie.
Aspetti della forza normativa
La forza normativa di un atto giuridico si presenta sotto due diversi aspetti: un profilo o aspetto attivo e un profilo o aspetto passivo. Il profilo attivo di una determinata fonte del diritto è la capacità di innovare l’ordinamento giuridico abrogando o modificando atti ad essa equiparati. Una legge, approvata oggi, può modificare leggi approvate precedentemente poiché si tratta di fonti equiparabili (fonti primarie).
Se, però, consideriamo un regolamento governativo (fonte secondaria), esso non può modificare o abrogare una fonte primaria, poiché esso ha una minore forza normativa, dunque una minore efficacia. Il regolamento può però modificare o abrogare regolamenti precedenti poiché entrambi hanno la medesima forza ed efficacia (si tratta infatti di due fonti primarie). Dunque, è possibile dire che una fonte può modificare o abrogare esclusivamente fonti ad essa equiparate, che presentano quindi stessa forza ed efficacia.
Il profilo passivo della forza normativa è invece la capacità delle fonti di resistere a modificazioni e abrogazioni di atti ad esse subordinati.
Primarietà e forza normativa
La primarietà di una fonte e la sua forza non sono sempre legate: l’articolo 64 della costituzione, ad esempio, riconosce ai regolamenti parlamentari una primarietà circoscritta a specifici ambiti di competenza: l’organizzazione delle camere e, quindi, dei due rami del parlamento. La forza normativa, cioè l’elemento che attiene alla particolare efficacia di un determinato atto giuridico, non è applicabile allo stesso modo dalle fonti del medesimo grado. Primarietà e forza normativa, dunque, non coincidono sempre: la costituzione, infatti, regolamenta la forza normativa rispetto a leggi e fonti primarie.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra forza normativa e contenuto di una fonte del diritto?
- Come si manifesta la forza normativa di un atto giuridico?
- Qual è il ruolo della corte costituzionale in relazione alla forza normativa?
- La primarietà di una fonte è sempre legata alla sua forza normativa?
La forza normativa è un criterio formale che riguarda l'efficacia di un atto normativo, indipendentemente dal suo contenuto. Si basa sulla forma in cui l'atto si presenta, non sul suo contenuto.
La forza normativa si manifesta in due aspetti: il profilo attivo, che è la capacità di innovare l'ordinamento giuridico modificando o abrogando atti equiparati, e il profilo passivo, che è la capacità di resistere a modificazioni e abrogazioni da parte di atti subordinati.
La corte costituzionale garantisce che le fonti primarie e secondarie non siano in contrasto con le normative costituzionali, giudicando la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti normativi.
No, la primarietà e la forza normativa non coincidono sempre. Ad esempio, i regolamenti parlamentari hanno una primarietà circoscritta a specifici ambiti, ma la forza normativa non è applicabile allo stesso modo a tutte le fonti del medesimo grado.