Concetti Chiave
- La Repubblica italiana ha un'architettura costituzionale definita nella seconda parte della Costituzione.
- Gli elettori eleggono i membri della Camera dei deputati e del Senato con suffragio universale diretto.
- Il Parlamento in seduta congiunta elegge il Presidente della Repubblica, con un mandato di sette anni.
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, che deve ottenere la fiducia delle due Camere.
- Il potere esecutivo è del governo, ma il Presidente della Repubblica ha prerogative che bilanciano questo potere.
L'architettura costituzionale della Repubblica italiana viene fissata dagli articoli contenuti nella seconda parte della Costituzione: più di una volta abbiamo già avuto modo di vedere il profilo di questa struttura ma non sarà comunque male avere davanti agli occhi ancora quelli che sono i suoi aspetti essenziali.
Elettori-> Parlamento-> Presidente della Repubblica-> Presidente del Consiglio.
Gli elettori eleggono a suffragio universale diretto sia i membri della Camera dei deputati sia i membri del Senato.
Il Parlamento in seduta congiunta elegge il presidente della Repubblica, che dura in carica sette anni.
Sulla base della maggioranza che si è formata in Parlamento, il presidente della Repubblica dà l'incarico di formare il governo a una personalità che sia espressione di quella maggioranza, dopo aver formato il governo, il presidente del Consiglio deve ottenere il voto di fiducia (cioè di approvazione) da entrambe le Camere parlamentari.
Il potere esecutivo è attribuito al governo; comunque la Costituzione prevede una serie di prerogative che appartengono esclusivamente al presidente della Repubblica e che, in una certa misura, temperano il possesso esclusivo del potere esecutivo da parte del governo.