Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 2082 del codice civile definisce l'impresa come un'attività economica continuativa con scopo lucrativo, ma le imprese di navigazione possono non soddisfare questi criteri.
  • Le navi utilizzate per finalità economiche seguono le norme del codice civile e del codice navale, mentre per finalità non economiche si applicano solo le disposizioni del codice della navigazione.
  • Prima di far navigare una nave, l'armatore deve dichiarare la propria qualifica presso l'ufficio di iscrizione, specificando dettagli come generalità, nome, peso e titolo di utilizzo della nave.
  • La dichiarazione dell'armatore non è obbligatoria ma un onere; in assenza, il proprietario è presunto armatore e responsabile dei danni durante il viaggio, salvo prova contraria.
  • La dichiarazione dell'armatore ha valore dichiarativo, rendendo opponibili a terzi i fatti trascritti, e non costituisce un rapporto giuridico come un'ipoteca.

Finalità commerciali e non di fruizione navale

L’articolo 2082 del codice civile afferma che l’impresa è quell’attività economica organizzata/svolta in maniera periodica o continuativa al fine di produrre o scambiare beni e servizi. Affinché un’impresa si possa ritenere tale è necessario che essa persegua uno scopo lucrativo (economico) mediante un’attività non saltuaria bensì regolare. In riferimento all’impresa di navigazione e alla figura dell’armatore,, però, questi due requisiti possono venire meno perché sono tante le finalità non commerciali per cui si può usufruire di una nave, che per altro può essere utilizzata in modo poco continuativo.

L’impresa di navigazione, pertanto, non rientra nel concetto di impresa previsto ex articolo 2082 c.c.
Dunque, se una nave è utilizzata per finalità economiche (trasporto di merci), la navigazione è regolata sia dalle norme del codice civile relative all’impresa, sia alle disposizioni del codice navale; se, al contrario, la nave viene adoperata per finalità non economiche, si prendono in considerazione esclusivamente le norme del codice della navigazione.
Prima di far navigare la nave, l’armatore deve comunicare la propria qualifica, cioè darle pubblicità. A tal proposito il codice della navigazione prevede una procedura di qualifica definita «dichiarazione dell’armatore», che deve essere svolta presso l’ufficio di iscrizione della nave. Occorre indicare le generalità dell’armatore, nome peso e dimensioni della nave e il titolo sulla base del quale viene utilizzata la nave (proprietà, locazione, usufrutto ecc.).
L’articolo 265 si limita a specificare che la dichiarazione deve essere fatta prima del viaggio, senza altresì imporre una data precisa.
Esistono due casi nei quali la dichiarazione non deve essere presentata: quando viene fondata una società di armamento (in questo caso la dichiarazione è sostituita dall’atto costitutivo della società) e quando la nave è addetta alla navigazione interna (traghetti e vaporetti sono usati sulla base di un atto amministrativo).
La dichiarazione di armatore non è un obbligo, ma un onere. L’articolo 272 prevede che in caso di omissione sia presunto armatore il proprietario della nave (salva prova contraria). In questo caso egli viene considerato responsabile di eventuali danni sopraggiunti durante il viaggio. Il codice della navigazione dà però al proprietario la possibilità di dichiarare armatore colui che l’ha presa in locazione.
Infine bisogna collocare la dichiarazione dell’armatore nell’ambito della pubblicità costitutiva o di quella dichiarativa. La prima dà origine ad un rapporto giuridico (ipoteca), la seconda ha come funzione quella di rendere opponibili a terzi i fatti trascritti (contratto di compravendita).
Essa ha valore dichiarativo perché la titolarità di armatore si acquista facendo navigare la nave.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di impresa secondo l'articolo 2082 del codice civile?
  2. L'articolo 2082 del codice civile definisce l'impresa come un'attività economica organizzata e svolta in maniera periodica o continuativa al fine di produrre o scambiare beni e servizi, con uno scopo lucrativo.

  3. In quali casi la dichiarazione dell'armatore non è necessaria?
  4. La dichiarazione dell'armatore non è necessaria quando viene fondata una società di armamento, sostituita dall'atto costitutivo della società, e quando la nave è addetta alla navigazione interna.

  5. Qual è la conseguenza dell'omissione della dichiarazione dell'armatore?
  6. In caso di omissione della dichiarazione, il proprietario della nave è presunto armatore e considerato responsabile di eventuali danni durante il viaggio, salvo prova contraria.

  7. Qual è la funzione della dichiarazione dell'armatore nel contesto della pubblicità?
  8. La dichiarazione dell'armatore ha valore dichiarativo, rendendo opponibili a terzi i fatti trascritti, e la titolarità di armatore si acquisisce facendo navigare la nave.

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