Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Le convinzioni religiose possono influenzare l'ambiente lavorativo e devono essere armonizzate con il lavoro subordinato, specialmente in una società multietnica.
  • Le normative italiane, come la Costituzione e lo Statuto dei Lavoratori, garantiscono la libertà religiosa e impongono al datore di lavoro di rispettare il diritto al culto.
  • È vietata la discriminazione basata sulle convinzioni religiose, con sanzioni previste in caso di violazioni, tra cui risarcimenti e annullamento di atti discriminatori.
  • Organizzazioni con orientamenti religiosi specifici possono richiedere una certa adesione ideologica, ma la Cassazione limita queste richieste salvo interferenze lavorative.
  • Il diritto al riposo settimanale include il rispetto delle esigenze religiose, permettendo flessibilità nei giorni di riposo per diverse confessioni.

Indice

  1. Convinzioni religiose sul lavoro
  2. Normative e diritti religiosi
  3. Discriminazione e sanzioni
  4. Limiti e organizzazioni di tendenza
  5. Riposo settimanale e festività

Convinzioni religiose sul lavoro

Le convinzioni religiose, oltre a restare nella sfera interiore del singolo individuo, spesso si rivelano anche esternamente, soprattutto nel caso di presenza sul luogo di lavoro. Nella fattispecie, la garanzia dell’esercizio della libertà religiosa del credente, che espleta un lavoro subordinato, deve accordarsi con le modalità di esercizio della prestazione di lavoro stessa, soprattutto nella società odierna sempre più multietnica. Per armonizzare libertà religiosa e attività lavorativa occorre tener presente diversi fattori:

• il tipo di lavoro svolto e la sua eventuale flessibilità

• la rigidità di svolgimento di alcune pratiche religiose (Islam: tempi di preghiera e Ramadan)

• gli accordi lavorativi di settore

• vigilanza del datore di lavoro

• attenzione all’uguaglianza dei dipendenti relativamente all’esercizio del proprio culto.

Normative e diritti religiosi

Le fonti normative in materia sono:

Art.3 Costituzione repubblicana

Uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di….religione….

Statuto del Lavoratori (Legge 300/1970)

Impone espressamente al datore di lavoro di concedere al dipendente il tempo necessario pere adempiere ai suoi doveri di culto

Carta Sociale Europea e Trattato internazionale e successive revisioni (1996)

Rafforza il principio di non discriminazione già presente nell’art.3 della Costituzione

Discriminazione e sanzioni

In pratica si tratta:

• del divieto di svolgere indagini sulle opinioni religiose del dipendente

• il diritto alla riservatezza che successivamente sarà tutelato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 190/2003)

• divieto di ogni discriminazione, La discriminazione può essere

▪ diretta, in caso di trattamento meno favorevole rispetto agli altri dipendenti

▪ indiretta, in caso di svantaggio derivato dall’esercizio di un determinato credo

In caso di violazione di tali regole è prevista come sanzione

• un’azione civile di risarcimento sia in forma specifica che in relazione al danno non patrimoniale

• nullità degli atti e degli accordi discriminatori e dei licenziamenti per motivi religiosi

Limiti e organizzazioni di tendenza

Da segnalare che esistono limiti derivati dalle organizzazione di tendenza in cui la libertà religiosa del dipendente è condizionata quando l’attività organizzata dal datore di lavoro esprime un orientamento religioso ed ideologico preciso che si pone in contrasto con il convincimento religioso del dipendente. In questo caso, la mansione richiede un certo grado di adesione ideologica alla tendenza organizzativa del posto di lavoro fino ad assumere l’aspetto di un requisito (es. cattedra di filosofia e di religione affidata ad un docente che professa una fede, in contrasto con la tendenza della scuola). La Cassazione si è pronunciata in merito, stabilendo il principio dell’irrilevanza delle tendenze religiose del dipendente, a meno che il suo credo non esiga comportamenti tali da interferire sulla prestazione lavorativa.

Riposo settimanale e festività

Collegato al rapporto fattore religioso/lavoro subordinato è anche il diritto del lavoratore al riposo settimanale (di norma la domenica), previsto dall’art.36 della Costituzione, sia per il recupero delle energie che per la cura delle esigenze familiari e private e fra queste ultime dobbiamo annoverare le esigenze religiose e di culto. Qualora una confessione religiosa preveda un giorno diverso, il datore di lavoro ricorre alla flessibilità per cui il giorno non lavorato viene recuperato o la domenica o un altro giorno.

Il rispetto delle festività di religione diversa è previsto anche nella formulazione di un calendario di esami. In diversi casi di Intesa, le festività religiose non sono riconosciute civilmente come avviene per la religione cattolica, ma si tratta del semplice diritto di astenersi dall’attività lavorativa per poter osservare la festività prevista dalla propria religione.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali fattori da considerare per armonizzare la libertà religiosa e l'attività lavorativa?
  2. Per armonizzare la libertà religiosa e l'attività lavorativa, è importante considerare il tipo di lavoro e la sua flessibilità, la rigidità delle pratiche religiose, gli accordi lavorativi di settore, la vigilanza del datore di lavoro e l'uguaglianza dei dipendenti nell'esercizio del proprio culto.

  3. Quali normative tutelano la libertà religiosa sul luogo di lavoro?
  4. Le normative che tutelano la libertà religiosa sul luogo di lavoro includono l'Art.3 della Costituzione repubblicana, lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), e la Carta Sociale Europea e Trattato internazionale con le sue revisioni del 1996.

  5. Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione delle regole sulla libertà religiosa sul lavoro?
  6. In caso di violazione delle regole sulla libertà religiosa sul lavoro, sono previste sanzioni come un'azione civile di risarcimento, la nullità degli atti e degli accordi discriminatori, e dei licenziamenti per motivi religiosi.

  7. Come viene gestito il diritto al riposo settimanale in relazione alle esigenze religiose?
  8. Il diritto al riposo settimanale, previsto dall'art.36 della Costituzione, tiene conto delle esigenze religiose. Se una confessione religiosa prevede un giorno diverso dalla domenica, il datore di lavoro può ricorrere alla flessibilità per recuperare il giorno non lavorato.

  9. Come vengono trattate le festività religiose diverse da quelle cattoliche sul luogo di lavoro?
  10. Le festività religiose diverse da quelle cattoliche non sono riconosciute civilmente, ma i lavoratori hanno il diritto di astenersi dall'attività lavorativa per osservare le festività previste dalla propria religione, come stabilito in diversi casi di Intesa.

Domande e risposte

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